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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13890/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per revocazione, accettata dal Comune resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, essendo il processo estinto e non definito con rigetto o inammissibilità, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società proprietaria di un immobile aveva impugnato avvisi di liquidazione ICI relativi alle annualità 2002-2005, sostenendo che il bene fosse stato concesso in usufrutto a una terza persona in forza di una scrittura privata non registrata. Dopo il rigetto del giudizio tributario e del successivo ricorso per cassazione, la società ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di Cassazione n. 24869/2017 ai sensi degli artt. 391-ter c.p.c. e 395, n. 3, c.p.c., deducendo l'emersione di nuove prove: una raccomandata che attesterebbe la conoscenza, da parte del Comune, della costituzione dell'usufrutto già in data 8 novembre 2011, e una dichiarazione bancaria che proverebbe il pagamento dell'ICI da parte dell'usufruttuaria per le annualità 2002-2003. Nel corso del giudizio di revocazione la società ha poi rinunciato al ricorso, con accettazione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione avverso le pronunce della Cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come base della revocazione per errore di fatto o per il caso dedotto dalla parte ricorrente.

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui utilizzata per rinunciare al giudizio di revocazione.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    esclude la pronuncia sulle spese nel caso di estinzione conseguente a rinuncia accettata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina il rito camerale in Cassazione e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia e non si conclude con rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione o di revocazione senza decisione sul merito.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude sia la statuizione sulle spese, nei limiti previsti dalla disciplina processuale, sia l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, che presuppone una definizione sfavorevole del ricorso per rigetto o inammissibilità.
  • Le norme che prevedono conseguenze economiche sanzionatorie per il ricorrente soccombente sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente contemplati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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