Cassazione Civile, Ordinanza n. 13886/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a precetto proposte contro un credito azionato in forza di contratti di mutuo e di fideiussioni collegate. Gli opponenti deducevano, tra l'altro, la nullità del precetto, l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la mancanza di titolo esecutivo dei mutui, la nullità per indeterminatezza delle somme richieste, l'illegittimità della richiesta delle rate a scadere, la violazione della buona fede, del principio di proporzionalità delle garanzie e dell'art. 38 TUB, la nullità delle fideiussioni per difetto di causa o meritevolezza, la nullità delle clausole Euribor e delle clausole fideiussorie per contrasto con la normativa antitrust, nonché prescrizione e usura. Il Tribunale di Castrovillari, riunite le cause, aveva rimesso il procedimento al Tribunale di Napoli - sezione specializzata imprese - ritenendo attrattiva la questione antitrust anche sulle altre domande. Il Tribunale di Napoli, trattenuta la sola domanda di nullità della fideiussione per violazione antitrust, ha invece sollevato regolamento di competenza d'ufficio, negando la sussistenza di una connessione qualificata idonea a spostare l'intera controversia alla sezione imprese.
La decisione
La Corte accoglie il regolamento di competenza d'ufficio nei termini indicati: afferma la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, limitatamente alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, poiché tale domanda è proposta in via di azione e richiede una decisione con efficacia di giudicato. Per tutte le altre domande di opposizione a precetto, ritenute non connesse in senso qualificato alla questione antitrust, dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari. Dispone quindi la separazione delle cause e la rimessione delle parti davanti ai giudici competenti per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 1, lett. c)
Attribuisce alle sezioni specializzate la competenza sulle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge antitrust.
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3
La competenza per connessione opera solo per connessioni qualificabili secondo i modelli degli artt. 31 ss. c.p.c., non per qualunque relazione occasionale.
legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2
Le azioni di nullità e di risarcimento del danno per violazione antitrust vanno proposte davanti al tribunale sede di sezione specializzata in materia di impresa.
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, comma 1
Regola l'assegnazione territoriale delle controversie devolute alle sezioni specializzate.
d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, comma 1-ter
Per le controversie antitrust è inderogabilmente competente la sezione specializzata indicata dalla norma in base al distretto di appartenenza.
legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2, comma 2, lett. a)
Le clausole di fideiussione riproduttive di un'intesa anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità parziale.
legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2, comma 3
Consente di limitare la nullità alle sole clausole in contrasto con la disciplina antitrust.
art. 1419 c.c.
La nullità della fideiussione per clausole antitrust è parziale, salvo diversa volontà delle parti.
art. 34 c.p.c.
Se la nullità è dedotta come domanda, il giudice deve deciderla con efficacia di giudicato; se è solo eccezione, la conosce incidentalmente.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Costituiscono i casi di connessione qualificata idonei a fondare lo spostamento della competenza verso la sezione specializzata.
art. 38 TUB
Richiamato dagli opponenti come limite al finanziamento e parametro di proporzionalità delle garanzie, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio.
legge n. 108 del 1996
Richiamata dagli opponenti per la dedotta usura degli interessi.
legge n. 287 del 1990
Richiamata quale disciplina antitrust rilevante ai fini della nullità delle clausole di fideiussione e del contratto a valle.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust si radica quando la nullità del contratto o della fideiussione sia fatta valere in via di azione, cioè con domanda autonoma destinata a produrre giudicato, e non quando la questione sia sollevata solo in via di eccezione.
- La connessione idonea a spostare anche le ulteriori domande alla sezione specializzata non è qualsiasi collegamento fattuale o occasionale tra cause, ma solo una connessione qualificata riconducibile agli schemi degli artt. 31 ss. c.p.c.
- La domanda di nullità della fideiussione per clausole antitrust può attrarre la competenza della sezione imprese, ma non trascina automaticamente tutte le altre domande relative al rapporto principale se non sussiste un vincolo di pregiudizialità giuridica o tecnica.
- Quando una controversia cumula domande rientranti in fori o competenze diversi, il giudice deve procedere alla separazione delle cause, mantenendo la competenza solo sulle domande a lui attribuite dalla legge.
- In materia di fideiussioni bancarie a valle di intese anticoncorrenziali, la nullità può essere parziale e limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti.
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