Cassazione Civile, Ordinanza n. 23672/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione per l’anno d’imposta 1990 da un ente creditizio poi confluito, attraverso vicende societarie e cessione d’azienda bancaria, nell’odierna controricorrente. In primo grado la contribuente otteneva accoglimento, sul presupposto che il credito fosse a lei trasferito quale cessionaria dell’azienda bancaria e che la cessione fosse opponibile all’Amministrazione. In appello l’Ufficio contestava sia l’ammissibilità dell’originario ricorso, sia il merito della pretesa restitutoria. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla questione, sollevata con memoria, della carenza di prova del credito; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR riconosciuto il rimborso nonostante l’asserita mancanza di documentazione idonea a provare i versamenti e le ritenute da cui deriverebbe il credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata, confermando il diritto al rimborso, comporta implicitamente il rigetto dell’eccezione dell’Ufficio sulla carenza di prova. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, nel sistema vigente, la prova della ritenuta e del credito da rimborso non è rigidamente confinata alla sola certificazione formale del sostituto d’imposta: essa può essere fornita anche con mezzi equipollenti; inoltre, nel rapporto tributario opera il principio di collaborazione e buona fede, sicché non possono essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell’Amministrazione. Ne è conseguita la conferma della sentenza di merito favorevole alla contribuente e la condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice tralascia del tutto un provvedimento indispensabile alla decisione; non sussiste quando la statuizione resa comporta il rigetto implicito della questione.
L’onere della prova resta a carico di chi agisce per il rimborso, ma la prova del credito non è necessariamente limitata a un unico documento tipico se l’ordinamento consente mezzi equipollenti.
art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel regime successivo alle modifiche del 1994 la certificazione della ritenuta è prova tipica ma non esclusiva, e la sua mancanza non preclude la prova della ritenuta con altri mezzi.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
I rapporti tra contribuente e Amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; non si possono pretendere dal contribuente documenti già nella disponibilità dell’Ufficio.
art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241
La regola dell’acquisizione d’ufficio di documenti già in possesso dell’Amministrazione esprime un principio rilevante anche in sede processuale tributaria.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’Amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti già disponibili che siano rilevanti per la definizione della pretesa del contribuente.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
La memoria illustrativa richiamata dall’Ufficio è qualificata come sede di mera difesa, ma ciò non muta l’esito perché la questione è comunque ritenuta implicitamente respinta.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla CTR per escludere l’applicazione degli adempimenti previsti per la cessione dei crediti erariali, in quanto nel caso di specie si trattava di cessione d’azienda.
d.m. 30 settembre 1997, n. 384
Richiamato dalla CTR insieme all’art. 43 d.P.R. n. 602/1973 per affermare che gli adempimenti speciali sulla cessione dei crediti erariali non erano pertinenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché la parte soccombente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione resa, pur senza un’espressa confutazione, comporta necessariamente il rigetto implicito della questione sollevata.
- In tema di rimborso di imposte trattenute alla fonte, la certificazione del sostituto d’imposta costituisce prova tipica ma non esclusiva della ritenuta subita; il contribuente può dimostrarla anche con mezzi equipollenti.
- La mancanza, al momento della domanda di rimborso, di tutta la documentazione a supporto non determina automaticamente inammissibilità o rigetto dell’istanza, potendo aprirsi un contraddittorio integrativo con l’Amministrazione.
- Nel rapporto tributario opera un dovere rafforzato di collaborazione e buona fede, che impedisce all’Ufficio di pretendere dal contribuente documenti già in proprio possesso.
- Se il contribuente allega che la prova del fatto costitutivo del rimborso è nella disponibilità dell’Amministrazione, quest’ultima deve prendere posizione in modo specifico; il suo silenzio può assumere rilievo probatorio.
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