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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione in anni accademici successivi al 1991, avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 e agivano per ottenere: (i) la corresponsione, per differenza, del trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999 per i medici specializzandi; (ii) in ogni caso, l'indicizzazione della borsa e la sua rideterminazione triennale; (iii) il riconoscimento di ulteriori danni e benefici, anche di carriera, contributivi e previdenziali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, escludendo che il maggior trattamento economico introdotto per gli iscritti dal 2006-2007 potesse fungere da parametro per gli iscritti precedenti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano la violazione di direttive comunitarie, del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost., delle preleggi e delle norme interne sul trattamento degli specializzandi, sostenendo che la disciplina del 1999 dovesse valere anche per loro e che dovessero essere riconosciuti anche indicizzazione, rideterminazione triennale e differenze stipendiali tabellari; con il secondo motivo lamentavano inoltre omessa pronuncia su tali domande ulteriori, anche in relazione al CCNL del SSN.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme a un orientamento di legittimità consolidato: il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti agli anni precedenti resta applicabile la disciplina del d.lgs. n. 257/1991. La Corte ha inoltre ribadito che la direttiva 1993 non aveva introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della remunerazione, che la borsa di studio del 1991 costituiva già attuazione dell'obbligo comunitario di adeguata remunerazione, che non vi era un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e che non spettavano né l'adeguamento triennale né altri benefici derivanti dal regime del 1999 in assenza di specifica prova di danni ulteriori. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mera costituzione delle amministrazioni resistenti. È stato dato atto, infine, del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    La Corte lo applica come causa di inammissibilità del ricorso perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    Prevede il trattamento economico dei medici specializzandi, applicabile solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007.

  • artt. 37-41 d.lgs. n. 368 del 1999

    Introducono il nuovo ordinamento e il nuovo contratto di formazione specialistica, con efficacia differita.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Riconosceva la borsa di studio agli specializzandi; per la Corte costituisce l'attuazione dell'obbligo comunitario di adeguata remunerazione per i corsi anteriori al 2006-2007.

  • art. 1, comma 300, legge n. 266 del 2005

    Fa decorrere l'applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale.

  • art. 36, comma 1, legge n. 289 del 2002

    Conferma l'esclusione dell'applicazione dell'adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 1224 c.c.

    Consente, ove provato, la decorrenza degli interessi legali e il risarcimento del maggior danno in obbligazioni di valuta.

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude la sua applicabilità perché il rapporto degli specializzandi non è rapporto di lavoro subordinato e manca un sinallagma lavorativo.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava un diverso esito rispetto alla disciplina interna conforme al diritto unionale.

  • art. 5 TCEE

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme invocate a sostegno della pretesa.

  • art. 189 TCEE

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme invocate a sostegno della pretesa.

  • artt. 1, 10, 11, 12 preleggi

    Richiamati dai ricorrenti, ma non idonei a superare l'orientamento consolidato applicato dalla Corte.

  • art. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 22, legge n. 488 del 1999

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 36, legge n. 289 del 2002

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulle domande ulteriori.

  • art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999

    Richiamato dalla Corte come regime previdenziale connesso al nuovo sistema, non applicabile ai corsi anteriori al 2006-2007.

Massime di principio

  • In tema di medici specializzandi, il trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 si applica soltanto agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti agli anni precedenti continua a trovare applicazione la disciplina del d.lgs. n. 257/1991.
  • La direttiva comunitaria del 1993 non ha introdotto un autonomo e ulteriore obbligo di incremento della borsa di studio rispetto a quanto già previsto dalle direttive precedenti, sicché non può essere utilizzata come base per estendere retroattivamente il nuovo trattamento economico.
  • La borsa di studio riconosciuta dal d.lgs. n. 257/1991 è considerata dalla giurisprudenza di legittimità attuazione sufficiente dell'obbligo di adeguata remunerazione imposto dal diritto unionale per i medici specializzandi.
  • Il rapporto tra specializzando e struttura formativa, nella disciplina qui considerata, non è qualificabile come lavoro subordinato né come rapporto parasubordinato; perciò non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • L'adeguamento triennale della borsa di studio previsto originariamente dalla disciplina del 1991 è stato escluso dal legislatore successivo e non è più dovuto, in forza delle sopravvenute norme di finanziamento del sistema.
  • Le ulteriori voci di danno o i benefici economici e previdenziali non possono essere riconosciuti in via automatica, ma richiedono specifiche allegazioni e prova del pregiudizio ulteriore rispetto alla remunerazione complessivamente prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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