Cassazione Civile, Ordinanza n. 03303/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2960/2018 della Corte d'appello di Milano, ma prima della trattazione in camera di consiglio ha depositato atto di rinuncia al ricorso. I controricorrenti hanno a loro volta depositato atto di accettazione della rinuncia. Il testo non consente di desumere l'oggetto sostanziale della controversia decisa nei precedenti gradi di merito, né i motivi specifici del ricorso originario.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata/controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte non provvede sul merito delle censure e può omettere la statuizione sulle spese se ciò risulta dal provvedimento.
Come è indicizzato
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