Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce dalla ritardata consegna, per cinque giorni, del bagaglio di una passeggera al termine di un volo da San Pietroburgo. La passeggera aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni lamentati, compreso quello da stress, sostenendo che il ritardo le avesse impedito di disporre dei propri effetti personali al rientro a casa. Il giudice di pace aveva accolto in parte la domanda e condannato la compagnia aerea al pagamento di 400 euro. In appello la condanna era stata ridotta a 115,73 euro, somma corrispondente alle spese documentate per rimpiazzare beni di prima necessità contenuti nel bagaglio, ritenute provate tramite copie di scontrini non contestate nella loro conformità agli originali e mediante testimonianza. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla passeggera dimostrare il nesso causale tra le spese sostenute e la temporanea indisponibilità del bagaglio, e non essendo sufficiente la sola prova dell'esborso; 2) nullità/assenza di motivazione sulla liquidazione del danno, assumendo che la Corte territoriale avesse confermato l'importo solo sulla base di affermazioni di una testimone; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere posto integralmente le spese a carico della compagnia nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva affatto esonerato la danneggiata dall'onere di provare il nesso causale, avendo invece ritenuto dimostrati sia l'esborso sia il collegamento con la mancata disponibilità del bagaglio sulla base di documenti e testimonianza; il motivo, quindi, mirava in realtà a contestare un apprezzamento di fatto e di prova non sindacabile nei limiti dedotti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la doglianza sulla motivazione si risolveva in una critica alla valutazione delle prove e alla quantificazione del danno, mentre il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei casi estremi di motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di merito non aveva violato il principio secondo cui non si possono porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso di accoglimento parziale di una domanda unica, il parziale successo non determina reciproca soccombenza, ma può giustificare al più la compensazione, non la condanna della parte comunque vittoriosa alle spese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione l'errore di diritto, non la rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è ammissibile solo nei casi di motivazione solo apparente o strutturalmente inesistente secondo i canoni del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La motivazione è sindacabile nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per mera insufficienza o per difetto di convincimento del giudice.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è stata richiamata come base della quantificazione del danno, poi circoscritta alle spese documentate ritenute causalmente collegate all'evento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale di una domanda unica, il giudice può al più compensare le spese in presenza dei presupposti di legge, ma non addossarle alla parte comunque vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice altera il riparto legale dell'onere della prova; non quando si contesti la sufficienza o l'attendibilità delle prove valutate nel merito.
  • La censura di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o del tutto mancante nei suoi contenuti essenziali.
  • Nel danno da ritardata disponibilità del bagaglio, è necessario provare sia l'esborso sostenuto sia il nesso causale tra le spese e l'inadempimento del vettore; la prova può risultare da documenti e testimonianze valutati dal giudice di merito.
  • L'accoglimento parziale di un'unica domanda non comporta automaticamente reciproca soccombenza: le spese possono semmai essere compensate, ma non poste a carico della parte che risulti comunque vittoriosa.
  • Il sindacato della Cassazione sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.