Cassazione Civile, Ordinanza n. 03307/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'omesso e/o tardivo recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie sulla formazione e sulla remunerazione dei medici specializzandi. In particolare, sostenevano che la ritardata attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2005/36/CE avesse determinato una disparità di trattamento rispetto ai medici che avevano beneficiato della successiva disciplina introdotta dalla legge n. 13/2007 e dal d.lgs. n. 206/2007. Chiedevano inoltre il riconoscimento del danno correlato alla mancata applicazione dei benefici contributivi e al mancato adeguamento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, comprensiva di indicizzazione annuale e rideterminazione triennale. Con il primo motivo di ricorso in cassazione deducevano violazione di numerose norme interne ed europee, sostenendo che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi dovesse essere letta alla luce degli obiettivi comunitari e che il giudice ordinario potesse sindacare l'adeguatezza della remunerazione percepita sino all'anno accademico 2005-2006; subordinatamente chiedevano rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo motivo riproponevano la violazione delle medesime norme, insistendo per il riconoscimento di una somma che tenesse conto anche dell'indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo ai medici iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, mentre quelli iscritti anteriormente restano soggetti al d.lgs. n. 257/1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico. Ha inoltre ribadito che i precedenti relativi ai medici specializzandi ante 1982-1983, per i quali è stato riconosciuto il risarcimento da tardivo recepimento delle direttive comunitarie, non sono sovrapponibili alla posizione dei ricorrenti, che avevano comunque percepito una borsa di studio. Quanto al secondo motivo, ha confermato che per tali medici la borsa non è soggetta all'adeguamento triennale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257/1991, essendo stata la relativa quota di finanziamento consolidata ed esclusa dall'applicazione di quella norma. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le questioni prospettate erano già risolte dalla giurisprudenza consolidata.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello in secondo grado.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dai ricorrenti e alla proposta del relatore.
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
La disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Per i medici nella posizione dei ricorrenti continua a trovare applicazione la disciplina previgente, ma la borsa di studio non è soggetta all'adeguamento triennale invocato.
art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio, escludendo l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.
art. 36, comma 1, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Conferma la soluzione legislativa che esclude l'applicazione dell'adeguamento triennale alla borsa di studio dei medici specializzandi interessati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametrizza l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina economica prevista per i medici specializzandi dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 2006-2007; per gli iscritti in anni anteriori continua a valere la disciplina del d.lgs. n. 257/1991.
- Il mero ritardo nell'attuazione delle direttive comunitarie non consente, di per sé, di estendere ai medici specializzandi che abbiano comunque percepito una borsa di studio il regime risarcitorio riconosciuto a chi, in periodi precedenti, non avesse ricevuto alcuna remunerazione.
- Le pronunce relative ai medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 1982-1983 non sono automaticamente applicabili ai medici iscritti in anni successivi, poiché la diversità della posizione giuridica incide decisivamente sulla configurabilità del danno da inadempimento della direttiva.
- L'importo della borsa di studio dei medici specializzandi soggetti alla disciplina previgente non è assoggettabile all'adeguamento triennale dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 quando la normativa successiva abbia consolidato la quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento e abbia escluso l'applicazione di tale meccanismo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando censura una questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti nuovi idonei a mutare l'orientamento.
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