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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietarie di fondi confinanti in ordine alla esatta linea di confine e alla legittimità di alcune opere realizzate sui rispettivi terreni. In primo grado il giudice aveva individuato il confine secondo il elaborato del consulente tecnico, ordinando a una parte di rimuovere la recinzione e di rilasciare un mappale, mentre l'altra era stata condannata a rilasciare un diverso mappale, a eliminare un ampliamento di portico a confine e a risarcire una somma. In appello la soccombente aveva denunciato, tra l'altro, la mancata applicazione delle distanze legali rispetto a un garage della controparte, l'omessa considerazione di infiltrazioni d'acqua provenienti dal fondo avversario e l'omessa pronuncia sul sistema fognario. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo, quanto al garage, che le parti avessero tacitamente concordato una deroga alle distanze. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) omesso esame della documentazione allegata alla relazione del c.t.u. relativa alla pratica di sanatoria del garage, da cui risultava il mancato interramento del manufatto; 2) erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto valida una deroga tacita o comunque pattizia alle distanze legali previste dalle norme urbanistiche per il garage non interrato; 3) vizio della consulenza tecnica per essersi il c.t.u. avvalso, senza preventiva autorizzazione, di un geologo collaboratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura contro la decisione d'appello che aveva valorizzato un tacito accordo tra le parti per superare la distanza legale prevista dagli strumenti urbanistici. Ha dichiarato assorbito il primo motivo, perché l'accoglimento del secondo rendeva superfluo esaminarlo, e ha rigettato il terzo motivo, escludendo che l'ausilio del collaboratore del consulente tecnico determinasse una invalidità rilevante nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    nel testo applicabile al tempo (anteriforma operata ex L. n. 69/2009)

    Nel giudizio introdotto nel 2005 non era consentito il rilascio della procura in calce o a margine di una nuova memoria di costituzione; per la nuova costituzione occorreva una procura speciale notarile.

  • art. 1058 c.c.

    La deroga alle distanze legali codicistiche, quando ammissibile tra privati, richiede un accordo idoneo a costituire una servitù prediale, con dichiarazione scritta che definisca in modo preciso il rapporto reale tra i fondi.

  • norme tecniche di attuazione del PRG

    distanza di legale ... determinata in m. 20

    Le prescrizioni urbanistiche comunali in materia di distanze hanno natura inderogabile da parte dei privati, perché poste a tutela dell'interesse generale al modello urbanistico prefigurato.

Massime di principio

  • Le distanze legali previste dagli strumenti urbanistici comunali, essendo poste a tutela di interessi pubblici e dell'assetto del territorio, non possono essere derogate da accordi taciti o convenzioni private tra confinanti.
  • La eventuale concessione edilizia o il rilascio del titolo abilitativo non sana la violazione di prescrizioni urbanistiche inderogabili né rende valida una deroga convenzionale invalida ab origine.
  • La deroga alla distanza prevista dal codice civile può essere pattuita solo mediante un accordo idoneo a costituire una servitù prediale, con contenuto scritto sufficientemente preciso; non basta una mera autorizzazione unilaterale del vicino o un generico assenso orale/tacito.
  • L'ausilio di un collaboratore da parte del consulente tecnico d'ufficio non determina di per sé invalidità della consulenza, potendo il consulente avvalersi di collaboratori sotto la propria responsabilità; eventuali vizi vanno comunque tempestivamente dedotti.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto perché decisivo sulla questione centrale, gli ulteriori motivi che incidono su profili logicamente subordinati possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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