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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un decreto della Corte d'appello che aveva riconosciuto alla parte privata un indennizzo complessivo per la non ragionevole durata di tre processi presupposti svoltisi davanti alla Corte dei conti, tutti collegati a una medesima vicenda pensionistica di reversibilità. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto duplicazioni indebite del ristoro. Secondo il ricorrente, i tre giudizi presupposti erano stati promossi nell'ambito di un'unica vicenda sostanziale: accertamento della causa di servizio del decesso del coniuge, contestazione del diniego amministrativo e richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità. La censura mirava dunque a escludere che ciascun processo producesse autonomamente un distinto danno da ritardo, dovendosi invece verificare se il pregiudizio lamentato fosse unitario e se la moltiplicazione dei ricorsi fosse dipesa da una condotta processuale non necessaria della parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo perché la Corte d'appello si era limitata a sommare separatamente le durate irragionevoli dei singoli giudizi, senza verificare in concreto se il danno da ritardo fosse autonomamente riferibile a ciascun processo oppure se, in sostanza, vi fosse un unico pregiudizio connesso alla definizione complessiva di una sola vicenda sostanziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché effettui il giudizio richiesto dal principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    "agli effetti dell'art. 2, I. n. 89/2001"

    La norma sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole impone di evitare ingiuste duplicazioni dell'indennizzo e richiede di verificare se il danno da ritardo sia autonomamente riferibile a ciascun processo oppure unitario rispetto alla medesima vicenda sostanziale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando vi siano più giudizi collegati a una medesima vicenda sostanziale, il giudice deve accertare se il pregiudizio da ritardo sia autonomo per ciascun processo oppure unitario, così da evitare duplicazioni indennitarie.
  • La liquidazione dell'indennizzo non può fondarsi su un mero calcolo aritmetico delle durate dei singoli procedimenti, dovendo invece essere svolta una valutazione concreta del nesso tra ciascun giudizio e il danno allegato.
  • La verifica dell'eventuale abuso del diritto di ristoro richiede di considerare anche la condotta processuale della parte nei giudizi presupposti, per accertare se essa abbia inutilmente moltiplicato gli accessi alla giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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