Cassazione Civile, Ordinanza n. 26027/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005 nei confronti di una società operante nel settore dell'antiquariato, con recupero di maggiori IVA, IRES e IRAP sulla base degli studi di settore. La CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo legittimo l'accertamento standardizzato: scostamento grave dai parametri, contraddittorio preventivo correttamente attivato dall'Ufficio e assenza di prova contraria idonea. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per mancata rilevazione d'ufficio della nullità del giudizio di primo grado, celebrato senza assistenza tecnica obbligatoria; (2) violazione della disciplina sugli studi di settore e sul riparto dell'onere della prova, assumendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo al solo scostamento e avesse invertito l'onere probatorio; (3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'incolpevole impossibilità del legale rappresentante di partecipare al contraddittorio per ricovero ospedaliero, con conseguente pretesa illegittimità dell'accertamento standardizzato; (4) omesso esame di ulteriori fatti decisivi, quali la crisi del settore antiquario, l'inverosimiglianza matematica dei ricavi accertati e la coerenza dei ricavi dichiarati nelle annualità successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore alla soglia legale, integra una nullità relativa, rilevabile solo dalla parte lesa e non d'ufficio né dalla controparte in grado di appello; inoltre la parte che si munisce poi di difensore sana l'irregolarità e le preclusioni decorrono dal primo atto del difensore. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che negli accertamenti da studi di settore l'Ufficio deve attivare il contraddittorio e dimostrare l'applicabilità concreta dello standard, ma il contribuente ha l'onere di provare, in sede di contraddittorio e di giudizio, le ragioni specifiche che rendono inapplicabile o inattendibile lo standard o giustificano lo scostamento; nella specie, però, la società non aveva devoluto alla CTR una specifica censura sull'asserita illegittimità dell'avviso per la mancata considerazione delle ragioni della mancata adesione al contraddittorio, né aveva allegato contestazioni concrete sul modello parametrico utilizzato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, infondato perché la CTR aveva già rilevato la mancata prova contraria e aveva logicamente escluso che le vendite sottocosto potessero di per sé neutralizzare gli esiti degli studi di settore, trattandosi di pratica commerciale normale e già considerata dagli standards. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per dedurre la nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato la dedotta nullità assoluta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge relativo alla disciplina degli studi di settore e al riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro dei motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per genericità o per mancata devoluzione della censura.
art. 12 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma quinto; comma terzo
Il difetto di assistenza tecnica comporta un ordine del giudice di munirsi di difensore; non determina difetto di rappresentanza processuale e dà luogo a nullità relativa, non rilevabile d'ufficio.
art. 22 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La parte che ha introdotto il giudizio personalmente è comunque ritualmente costituita e quindi a conoscenza del processo; il difetto di assistenza tecnica non incide sul termine di impugnazione.
art. 59 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente come rimedio in caso di nullità del giudizio di primo grado; la Corte non lo ha ritenuto applicabile nel caso dedotto.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
La nullità per difetto di assistenza tecnica è eccepibile soltanto dalla parte nel cui interesse la forma è stabilita.
La nullità per difetto di assistenza tecnica non sospende né incide sul decorso del termine lungo di impugnazione.
art. 38, ultimo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per confermare che il termine di impugnazione decorre comunque dalla conoscenza del processo.
art. 31 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata per la richiesta di informazioni e per l'attivazione del contraddittorio nell'accertamento.
art. 62-sexies D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Norma richiamata sulla disciplina dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore.
art. 10 L. 10 maggio 1998, n. 146
Norma richiamata sulla disciplina degli studi di settore e dei parametri.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all'accertamento induttivo.
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione all'accertamento IVA.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard, ma il contribuente deve fornire la prova contraria.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici connesse agli studi di settore.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni e relativo onere probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la gravità, precisione e concordanza della presunzione desunta dallo scostamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La ricorrente è stata dichiarata tenuta al pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore alla soglia legale non integra una nullità assoluta del giudizio, ma una nullità relativa: è rilevabile solo dalla parte che subisce il pregiudizio e non può essere rilevata d'ufficio né eccepita dalla controparte.
- Se la parte inizialmente agisce senza difensore e poi si munisce di assistenza tecnica, le preclusioni processuali decorrono dal primo atto del difensore abilitato; la sanatoria dell'irregolarità non riapre automaticamente il processo né comporta invalidità retroattiva delle attività già compiute.
- L'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: lo scostamento dai parametri non basta da solo a fondare la pretesa, poiché l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico e valutare le contestazioni del contribuente.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente ha l'onere di allegare e provare, con ampia libertà di mezzi, le circostanze concrete che rendono inattendibile o inapplicabile lo standard o che giustificano lo scostamento; la mera affermazione di crisi di settore o di vendite sottocosto, senza specifica contestazione e prova, non è di regola sufficiente.
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non basta dedurre in cassazione un elemento fattuale astrattamente rilevante: occorre che la censura indichi specificamente di averlo devoluto al giudice di merito e che esso sia stato effettivamente omesso nella motivazione.
- Le vendite sottocosto possono non essere idonee, da sole, a superare l'accertamento da studi di settore quando siano presentate come pratica commerciale ordinaria e già considerate dal modello standard applicato.
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