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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26027/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005 nei confronti di una società operante nel settore dell'antiquariato, con recupero di maggiori IVA, IRES e IRAP sulla base degli studi di settore. La CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo legittimo l'accertamento standardizzato: scostamento grave dai parametri, contraddittorio preventivo correttamente attivato dall'Ufficio e assenza di prova contraria idonea. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per mancata rilevazione d'ufficio della nullità del giudizio di primo grado, celebrato senza assistenza tecnica obbligatoria; (2) violazione della disciplina sugli studi di settore e sul riparto dell'onere della prova, assumendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo al solo scostamento e avesse invertito l'onere probatorio; (3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'incolpevole impossibilità del legale rappresentante di partecipare al contraddittorio per ricovero ospedaliero, con conseguente pretesa illegittimità dell'accertamento standardizzato; (4) omesso esame di ulteriori fatti decisivi, quali la crisi del settore antiquario, l'inverosimiglianza matematica dei ricavi accertati e la coerenza dei ricavi dichiarati nelle annualità successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore alla soglia legale, integra una nullità relativa, rilevabile solo dalla parte lesa e non d'ufficio né dalla controparte in grado di appello; inoltre la parte che si munisce poi di difensore sana l'irregolarità e le preclusioni decorrono dal primo atto del difensore. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che negli accertamenti da studi di settore l'Ufficio deve attivare il contraddittorio e dimostrare l'applicabilità concreta dello standard, ma il contribuente ha l'onere di provare, in sede di contraddittorio e di giudizio, le ragioni specifiche che rendono inapplicabile o inattendibile lo standard o giustificano lo scostamento; nella specie, però, la società non aveva devoluto alla CTR una specifica censura sull'asserita illegittimità dell'avviso per la mancata considerazione delle ragioni della mancata adesione al contraddittorio, né aveva allegato contestazioni concrete sul modello parametrico utilizzato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, infondato perché la CTR aveva già rilevato la mancata prova contraria e aveva logicamente escluso che le vendite sottocosto potessero di per sé neutralizzare gli esiti degli studi di settore, trattandosi di pratica commerciale normale e già considerata dagli standards. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore alla soglia legale non integra una nullità assoluta del giudizio, ma una nullità relativa: è rilevabile solo dalla parte che subisce il pregiudizio e non può essere rilevata d'ufficio né eccepita dalla controparte.
  • Se la parte inizialmente agisce senza difensore e poi si munisce di assistenza tecnica, le preclusioni processuali decorrono dal primo atto del difensore abilitato; la sanatoria dell'irregolarità non riapre automaticamente il processo né comporta invalidità retroattiva delle attività già compiute.
  • L'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici: lo scostamento dai parametri non basta da solo a fondare la pretesa, poiché l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico e valutare le contestazioni del contribuente.
  • Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente ha l'onere di allegare e provare, con ampia libertà di mezzi, le circostanze concrete che rendono inattendibile o inapplicabile lo standard o che giustificano lo scostamento; la mera affermazione di crisi di settore o di vendite sottocosto, senza specifica contestazione e prova, non è di regola sufficiente.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non basta dedurre in cassazione un elemento fattuale astrattamente rilevante: occorre che la censura indichi specificamente di averlo devoluto al giudice di merito e che esso sia stato effettivamente omesso nella motivazione.
  • Le vendite sottocosto possono non essere idonee, da sole, a superare l'accertamento da studi di settore quando siano presentate come pratica commerciale ordinaria e già considerate dal modello standard applicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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