Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta. La società, in occasione di una dichiarazione integrativa presentata per accedere a un condono relativo agli anni 1986-1990, aveva rinunciato a un credito d'imposta; nonostante ciò, aveva poi riportato quel credito nella dichiarazione IVA del 1991. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva confermato la decisione con una motivazione molto sintetica, limitandosi ad aderire alla sentenza di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, denunciando violazione degli artt. 1 e 36 D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ha sostenuto che la CTR aveva fatto un richiamo meramente apparente alla decisione di primo grado senza riportare i motivi di appello né spiegare le ragioni del rigetto. Con il secondo motivo ha censurato nel merito l'interpretazione dell'art. 49 L. 413/1991, assumendo che, rinunciato il credito in sede di condono, il suo successivo riporto in dichiarazione rendeva legittimo il recupero mediante cartella. La società si è difesa con controricorso e ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del primo motivo per doppia conforme e l'inidoneità dell'appello originario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo ammissibile la censura e fondata la doglianza di nullità della sentenza della CTR per motivazione solo apparente: la decisione impugnata non riportava i motivi di appello né esponeva un effettivo ragionamento decisorio, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'appello non meritava accoglimento e che la sentenza di primo grado doveva essere confermata. La Corte ha quindi cassato con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La questione sostanziale relativa alla correttezza del recupero IVA ex art. 49 L. 413/1991 non è stata decisa nel merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione come vizio processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per denunciare violazione di legge sostanziale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel controricorso come possibile preclusione per doppia conforme, ma la Corte esclude che il primo motivo vi ricada

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è elemento essenziale della sentenza; la sua mancanza o apparenza determina nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 1 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme all'art. 36 del processo tributario per la disciplina della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone il contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la sua violazione comporta nullità

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente in tema di doppia conforme e limitazioni al ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per escludere che nel giudizio di cassazione valga la mera riproposizione di questioni con il controricorso

  • art. 49, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    norma sostanziale invocata nel merito per il condono e la rinuncia al credito d'imposta; il secondo motivo resta assorbito

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla per difetto assoluto di motivazione quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza dare conto, sia pure sinteticamente, dei motivi di gravame e delle ragioni della loro infondatezza.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio agli atti o alla decisione richiamata consente di ricostruire in modo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello; in difetto, si ha motivazione solo apparente.
  • Nel giudizio di cassazione, la parte vittoriosa in appello che intenda contestare una questione preliminare o pregiudiziale decisa implicitamente contro di sé deve proporre ricorso incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione nel controricorso.
  • L'eccezione di inammissibilità basata sulla doppia conforme non opera quando il ricorso denuncia un vizio processuale di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e non un omesso esame di fatti decisivi.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio motivazionale, restano assorbite le censure di merito che investono la correttezza della decisione sostanziale impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.