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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un provvedimento di sgravio con cui l'Amministrazione aveva annullato i carichi iscritti a ruolo per IRPEF, IRAP e IVA 2002, mantenendo però le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. I giudici tributari di merito avevano confermato la debenza delle sanzioni. In cassazione erano stati dedotti cinque motivi: violazione del giudicato tributario e delle norme sulle sanzioni amministrative; violazione dell'onere della prova e delle norme che collegano le sanzioni all'imposta; violazione delle norme sulla dichiarazione IVA per avere la CTR ritenuto legittimo il calcolo delle sanzioni sulla base di una dichiarazione mai presentata; violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona fede dell'azione amministrativa per l'incoerenza tra annullamento del tributo e mantenimento/rideterminazione delle sanzioni; motivazione apparente o inesistente della sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità è stato comunicato il decesso del ricorrente e gli eredi hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, evidenziando l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, le sanzioni tributarie irrogate a persona fisica non si trasmettono agli eredi e il relativo credito erariale si estingue con la morte dell'autore della violazione. Poiché il decesso del destinatario delle sanzioni era documentato, la Corte ha ritenuto improcedibile la prosecuzione del giudizio sui motivi di ricorso, lasciando inesplorate le doglianze di merito e non provvedendo sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la definizione del giudizio è avvenuta per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o ordinaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie irrogate a una persona fisica non si trasmettono agli eredi; il decesso del destinatario della pretesa sanzionatoria determina l'estinzione del credito e la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
  • Una volta documentato il decesso del soggetto sanzionato, il giudizio di legittimità non deve proseguire sull'esame dei motivi di ricorso, che restano inesplorati, né vi è luogo a una regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si conclude per cessazione della materia del contendere dovuta alla morte della parte, poiché tale esito non equivale né a rigetto né a ordinaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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