Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un provvedimento di sgravio con cui l'Amministrazione aveva annullato i carichi iscritti a ruolo per IRPEF, IRAP e IVA 2002, mantenendo però le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. I giudici tributari di merito avevano confermato la debenza delle sanzioni. In cassazione erano stati dedotti cinque motivi: violazione del giudicato tributario e delle norme sulle sanzioni amministrative; violazione dell'onere della prova e delle norme che collegano le sanzioni all'imposta; violazione delle norme sulla dichiarazione IVA per avere la CTR ritenuto legittimo il calcolo delle sanzioni sulla base di una dichiarazione mai presentata; violazione dei principi di legalità, imparzialità e buona fede dell'azione amministrativa per l'incoerenza tra annullamento del tributo e mantenimento/rideterminazione delle sanzioni; motivazione apparente o inesistente della sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità è stato comunicato il decesso del ricorrente e gli eredi hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, evidenziando l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, le sanzioni tributarie irrogate a persona fisica non si trasmettono agli eredi e il relativo credito erariale si estingue con la morte dell'autore della violazione. Poiché il decesso del destinatario delle sanzioni era documentato, la Corte ha ritenuto improcedibile la prosecuzione del giudizio sui motivi di ricorso, lasciando inesplorate le doglianze di merito e non provvedendo sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la definizione del giudizio è avvenuta per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o ordinaria inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di giudicato e riscossione, ma le doglianze non sono state esaminate per sopravvenuta cessazione della materia del contendere
richiamato dal ricorrente sul giudicato sostanziale, ma i motivi sono rimasti inesplorati
richiamato dal ricorrente sul giudicato formale, ma senza scrutinio nel merito
artt. 1 e 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamati in tema di sanzioni per omessa dichiarazione, ma non applicati nel merito per la definizione sopravvenuta
richiamato dal ricorrente sull'onere della prova in ordine alla debenza del tributo e delle sanzioni
artt. 1 e 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamati dal ricorrente sulle dichiarazioni IVA e sul relativo presupposto sanzionatorio
art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa
art. 97, primo comma, Cost.
richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento
art. 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di buona fede e collaborazione nei rapporti col Fisco
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come vizio di motivazione apparente o inesistente della sentenza impugnata
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ritenuto norma decisiva: stabilisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione per sanzioni amministrative tributarie e, per persona fisica, l'estinzione del credito erariale con la morte dell'autore della violazione
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato come fondamento del principio di responsabilità personale delle sanzioni tributarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la definizione è avvenuta per cessazione della materia del contendere e non per conferma della decisione impugnata o inammissibilità ordinaria
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie irrogate a una persona fisica non si trasmettono agli eredi; il decesso del destinatario della pretesa sanzionatoria determina l'estinzione del credito e la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- Una volta documentato il decesso del soggetto sanzionato, il giudizio di legittimità non deve proseguire sull'esame dei motivi di ricorso, che restano inesplorati, né vi è luogo a una regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si conclude per cessazione della materia del contendere dovuta alla morte della parte, poiché tale esito non equivale né a rigetto né a ordinaria inammissibilità del ricorso.
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