Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un tassista, rideterminando i ricavi dell'attività in misura molto superiore a quella dichiarata e contestando maggiori imposte, interessi e sanzioni. L'accertamento era stato effettuato in via analitico-induttiva, pur in presenza di scritture formalmente regolari e di coerenza con lo studio di settore, perché i ricavi dichiarati erano ritenuti incongrui e poco credibili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo le presunzioni dell'Ufficio prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato tutti gli elementi contenuti nell'avviso e nelle difese erariali; con un secondo motivo, subordinato, ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali per omessa decisione, sostenendo che il giudice avrebbe comunque potuto rideterminare il reddito anche solo ridimensionando il recupero fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse svolto una motivazione sufficiente, logica e coerente, avendo esaminato le basi presuntive dell'accertamento e le contestazioni del contribuente, ed avendo spiegato perché i dati addotti dall'Ufficio non integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha quindi escluso che il ricorso mirasse a censurare veri vizi motivazionali, rilevando che l'Agenzia chiedeva in realtà una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla radicale insufficienza della prova presuntiva dell'Ufficio. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte la richiama come disciplina del metodo accertativo contestato, ma non ne modifica la portata.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato quale ulteriore base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo anteriore alla riforma del 2012; il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del controllo sulla coerenza logico-formale della sentenza, non per rivalutare il merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la deduzione di omessa decisione è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con la reale motivazione della sentenza impugnata.
la Corte richiama il requisito della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, rilevando che la sentenza di merito aveva escluso che gli elementi addotti dall'Ufficio lo integrassero.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citate nel secondo motivo come norme asseritamente violate; la censura è stata però dichiarata inammissibile.
citate nel secondo motivo come norme asseritamente violate; la censura è stata però dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non consente una nuova valutazione del merito della controversia, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio deve sorreggere la pretesa con presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza, l'accertamento non può essere mantenuto.
- Quando il giudice di merito esamina gli elementi posti a base dell'accertamento e spiega perché essi non siano idonei a fondare la pretesa, la censura di omessa o insufficiente motivazione è inammissibile se mira solo a ottenere una rivalutazione del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si presenti eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia che non colpisca la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione dell'apprezzamento delle prove e delle risultanze fattuali resta riservata al giudice di merito, salvo i limitati profili di legittimità sulla motivazione.
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