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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IVA, IRES e IRAP per l'anno 2005, contestando alla società la fittizietà di rapporti commerciali relativi all'acquisto e rivendita di autovetture tramite un intermediario ritenuto soggetto interposto in una frode IVA. Nei gradi di merito la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la partecipazione della contribuente alla frode e valorizzando anche gli esiti del parallelo giudizio penale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva nove motivi: 1) erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione e di delega; 2) violazione delle regole sulla detrazione IVA nelle frodi carosello e sul riparto dell'onere della prova; 3) motivazione apparente per mancata specificazione delle prove; 4) uso improprio della sentenza penale e violazione del principio del doppio binario; 5) vizio di motivazione dell'avviso di accertamento; 6) omessa considerazione della mancata riproposizione in appello di tale eccezione; 7) motivazione apparente per mancato esame del regime probatorio e delle deduzioni sull'interposizione; 8) omessa valutazione della conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente; 9) omesso esame delle deduzioni sull'interposizione reale nella compravendita delle autovetture.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, quinto, sesto, settimo e nono motivo; ha ritenuto infondati il secondo, terzo, quarto e ottavo motivo; ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre osservato che la questione della delega di firma era comunque priva di interesse per l'Agenzia, e che non spettava il contributo unificato aggiuntivo alle Amministrazioni dello Stato. La decisione di merito favorevole alla contribuente è così rimasta ferma.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 12 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati dall'Agenzia per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la legittimazione/sottoscrizione dell'atto

  • art. 75 c.p.c.

    evocato nel primo motivo in tema di rappresentanza e difesa dell'Ufficio

  • artt. 2697, 2727-2729 c.c.

    richiamati per il riparto dell'onere della prova e l'uso delle presunzioni semplici nelle frodi IVA

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato nel primo motivo in combinato disposto con le norme processuali e probatorie

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma sulla detrazione IVA, interpretata nel senso che può essere negata nelle operazioni soggettivamente inesistenti se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente quando il percorso argomentativo è comunque individuabile

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per contestare la riproposizione in appello di una questione non esaminata in primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'omesso esame di deduzioni dell'Ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e delle deduzioni di parte

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato dalla Corte a sostegno del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario, escludendo l'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA può essere negato se l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni e sulla base di elementi obiettivi e specifici, sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza del cessionario, o la sua colpevole ignoranza, circa la partecipazione a una frode fiscale.
  • Quando l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio iniziale sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, incombe al contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono di per sé decisive la regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l'assenza di vantaggi economici.
  • In tema di frodi IVA, l'accertamento del giudice di merito può fondarsi su presunzioni semplici tratte da elementi come l'assenza di struttura aziendale del fornitore, l'anomalia dei prezzi o altri indici oggettivi di cartiera/interposto, senza che sia necessaria la prova certa e analitica di ogni singola operazione.
  • La sentenza penale non fa stato nel processo tributario: il giudice tributario può valorizzarne gli elementi fattuali solo come materiale probatorio da apprezzare autonomamente e criticamente, senza automatica estensione degli effetti dell'assoluzione o della condanna.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia individuabile il percorso argomentativo della decisione; non ricorre se il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a base del convincimento.
  • La censura sull'omessa prova della delega di firma dell'atto dell'Ufficio può risultare priva di interesse quando, anche ove fondata, non sia comunque idonea a incidere sull'esito finale del giudizio per l'infondatezza o l'inammissibilità delle altre doglianze.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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