Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di accesso presso la sede sociale, l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per l’anno 2006 con recupero di maggiore Ires, Iva e Irap e irrogazione di sanzioni, assumendo l’esistenza di corrispettivi non contabilizzati nelle cessioni di alcune unità immobiliari dello stesso complesso, sulla base di discrepanze di valore tra immobili simili, dell’accensione di mutui da parte degli acquirenti per importi superiori ai prezzi rogitali e dell’assenza di preliminari registrati, ritenendo inattendibili le scritture contabili. La società impugnava l’atto deducendo: omessa redazione e notificazione del processo verbale di constatazione e mancato contraddittorio endoprocedimentale; carenza o inidoneità della motivazione dell’avviso, perché fondato in modo confuso su più presunzioni e criteri accertativi tra loro incompatibili; omesso esame di fatti decisivi relativi alla metodologia estimativa usata dall’Ufficio (valori OMI, tabella asseritamente errata, assenza di conteggi e criterio di stima ancorato al prezzo massimo di una sola unità).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in presenza di accesso nei locali della società, la CTR avrebbe dovuto verificare se l’avviso fosse stato preceduto dalla redazione e consegna del PVC, ai sensi dell’art. 52, comma 6, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione dell’avviso era sufficiente se idonea a rendere comprensibile la pretesa e a consentire la difesa del contribuente, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancato assolvimento dell’onere di indicare, in presenza di doppia conforme, le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
"le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale"
la disposizione conferma che le violazioni fiscali vengono constatate mediante processo verbale, ma non detta regole sul contenuto del verbale stesso.
art. 52, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
"di ogni accesso deve essere redatto processo verbale"
quando l’accertamento è preceduto da accesso nei locali del contribuente, i funzionari devono redigere il processo verbale secondo le indicazioni di legge e il contribuente ha diritto a riceverne copia.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiama, per gli accertamenti delle imposte dirette, la disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche di cui all’art. 52 d.P.R. 633/1972.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l’avviso di accertamento non può essere emanato prima di sessanta giorni dal rilascio del PVC, salvo motivata urgenza; il termine opera per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
presuppongono il rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell’atto deve rendere intellegibile la pretesa e consentire l’esercizio del diritto di difesa.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa dell’accertamento presuntivo e dei relativi requisiti probatori.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di accertamento IVA e di presunzioni utilizzabili dall’Ufficio.
invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la CTR ha esaminato la reale questione della motivazione dell’atto.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
disciplina l’applicabilità della nuova regola sull’inammissibilità del vizio di motivazione nei giudizi introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
individua i vizi dedotti nei tre motivi di ricorso: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
d.l. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3
richiamato dalla ricorrente come una delle fonti normative poste a base della pretesa fiscale.
L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265
richiamato dalla ricorrente come ulteriore base normativa delle presunzioni utilizzate nell’accertamento.
Massime di principio
- Quando l’accertamento fiscale è preceduto da accesso nei locali del contribuente, l’Ufficio deve verificare la redazione e la consegna del processo verbale di constatazione; la mancata considerazione di tale passaggio può integrare vizio dell’atto o del giudizio di merito.
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera nei casi di accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali destinati all’attività del contribuente, allo scopo di garantire il contraddittorio endoprocedimentale dopo l’attività ispettiva in loco.
- Il processo verbale di constatazione non è vincolato a un contenuto tipico di contestazione: può avere contenuto ricognitivo o valutativo e, in ogni caso, la sua idoneità va apprezzata in funzione della successiva motivazione dell’avviso di accertamento.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente se consente di comprendere la pretesa fiscale e di articolare adeguatamente il diritto di difesa; la nullità si ha solo quando la motivazione sia tale da vanificare queste finalità.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
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