Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori IRAP alla società, per gli anni 2004 e 2005, in relazione a una presunta plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda relativo all'attività di bar e tabacchi; conseguentemente, erano stati emessi avvisi di accertamento per maggiori IRPEF nei confronti dei due soci, in quanto imputati dei maggiori redditi prodotti dalla società di persone. Le Commissioni tributarie provinciali avevano rigettato i ricorsi e la CTR aveva dichiarato inammissibili gli appelli perché proposti oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno censurato, in sintesi, sia la declaratoria di tardività dell'appello, sostenendo che mancasse prova della comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado e che la CTR avesse omesso di esaminare circostanze rilevanti sul punto, sia, con i motivi di merito rimasti assorbiti, l'esistenza della plusvalenza, l'erroneità del relativo calcolo, l'assenza di prova dell'incasso del prezzo e l'insufficienza della motivazione degli atti impositivi e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, li ha esaminati limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nel processo tributario, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine di impugnazione è quello "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c., applicabile per il rinvio dell'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992; la comunicazione del dispositivo ex art. 37, comma 2, d.lgs. 546/1992 è irrilevante ai fini della decorrenza del termine, salvo che la parte contumace dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo, circostanza non ricorrente nel caso. Poiché le sentenze di primo grado erano state depositate il 12 luglio 2012 e gli appelli notificati il 9 aprile 2013, la CTR aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità per tardività. I restanti motivi, attinenti al merito della pretesa fiscale, sono stati dichiarati assorbiti. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
termine "lungo" di impugnazione
nel processo tributario, in difetto di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama l'applicazione del termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. al processo tributario.
art. 37, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine lungo, salvo il caso della parte contumace che provi di non aver avuto conoscenza del processo.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
coordina la disciplina del termine per impugnare nel processo tributario con il rinvio alle regole sul termine lungo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
i ricorrenti lo invocano per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene infondati i motivi relativi alla tardività e assorbiti quelli di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per dedotta violazione di legge in tema di prova della comunicazione e di riparto dell'onere probatorio.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova, ma la Corte supera la questione ritenendo irrilevante la comunicazione del dispositivo ai fini del termine lungo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la procedura camerale e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in assenza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello è quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo effettuata dalla segreteria.
- La comunicazione del dispositivo ex art. 37, comma 2, d.lgs. 546/1992 non sposta il dies a quo del termine lungo di impugnazione, salvo che la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo.
- Se il giudice d'appello dichiara l'impugnazione tardiva per decorso del termine lungo, restano assorbiti i motivi di merito contro l'accertamento fiscale.
- Nei giudizi relativi ad accertamenti emessi nei confronti di una società di persone e dei soci, ricorre litisconsorzio necessario tra società e soci per la comunanza del presupposto impositivo.
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