Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società avvisi di accertamento per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre ad avvisi di irrogazione sanzioni per il 2011 e il 2012. La controversia nasceva da un PVC della Guardia di Finanza, redatto all'esito di indagini penali su un gruppo di società ritenute cartiere, evasori totali o intestate a prestanome. In primo e secondo grado la società sosteneva, tra l'altro, che gli avvisi fossero nulli per difetto di motivazione e per mancata allegazione di un PVC richiamato nell'atto relativo al 2011; contestava inoltre la prova della falsità delle fatture e la ricostruzione della pretesa esistenza di una "supersocietà di fatto"; infine deduceva la mancata pronuncia sulla certezza e inerenza dei costi dedotti, con richiamo all'art. 109 TUIR. Nel ricorso per cassazione proponeva due motivi: (1) violazione degli artt. 42 DPR 600/1973 e 56 DPR 633/1972, per omessa motivazione degli avvisi e omessa allegazione del PVC di Spoleto; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla doglianza relativa alla falsità delle fatture e alla prova delle operazioni contestate. Con memoria successiva produceva anche una sentenza penale assolutoria definitiva, invocandone gli effetti nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché non autosufficiente: la ricorrente non aveva riportato il contenuto essenziale degli avvisi impugnati né aveva dimostrato quale concreto elemento motivazionale mancasse; inoltre la CTR aveva accertato in fatto che gli atti erano sufficientemente motivati e che la contribuente conosceva già gli esiti investigativi richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la CTR aveva effettivamente esaminato e deciso il motivo di appello, sicché non vi era omessa pronuncia; la censura, in realtà, mirava a contestare la sufficienza dell'apparato motivazionale, profilo non più sindacabile nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. La memoria fondata sulla sentenza penale assolutoria è stata ritenuta irrilevante perché introduceva un tema nuovo rispetto ai motivi di ricorso e, comunque, la disciplina richiamata sulla rilevanza del giudicato penale nel tributario non era applicabile retroattivamente. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri conseguenti previsti dal rito.
Norme richiamate
la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa; l'omessa allegazione di un atto richiamato rileva solo se quel contenuto è necessario a integrare la motivazione e non è già riportato nell'atto noto
richiamato quale parametro di validità/motivazione dell'avviso IVA, in coerenza con i principi sulla sufficienza della motivazione e sull'allegazione degli atti richiamati
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera in funzione integrativa della motivazione e non in modo assoluto per ogni rinvio contenuto nell'avviso
il richiamo ad altri atti può avere valore meramente narrativo se la motivazione dell'atto è già autonoma e sufficiente
richiamato nei nn. 4 e 5: l'omessa pronuncia e il vizio motivazionale devono essere dedotti nei limiti consentiti; non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione, salvo anomalie estreme
la deduzione di omessa pronuncia richiede che il motivo o l'eccezione siano stati ritualmente proposti e mantenuti in appello, oltre che specificamente riprodotti in cassazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta avere una motivazione effettiva
richiamato dalla ricorrente per la deduzione dei costi; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non riferita a singoli costi specifici
la doppia conforme precludeva un ulteriore sindacato di merito sulla motivazione nei limiti dedotti
norma del rito camerale utilizzata per la proposta del consigliere e per la decisione in camera di consiglio
richiamato nel dispositivo per le conseguenze accessorie della soccombenza, secondo la disciplina applicabile al rito
art. 20, comma 1, lett. a), n. 3, L. 111/2023
norma di delega: non ha efficacia immediatamente precettiva e non impone un automatico vincolo del giudicato penale assolutorio nel processo tributario
norma processuale sull'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario; è applicabile solo per l'avvenire e non retroattivamente nel caso esaminato
richiamato nella memoria quale base dell'assoluzione penale; la Corte ha ritenuto la relativa produzione non decisiva nel giudizio tributario in base alla disciplina temporale applicabile
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo; se il richiamo ha funzione meramente narrativa o il contenuto essenziale è già riportato, non vi è nullità.
- Nel giudizio di cassazione tributario il ricorso è inammissibile se non riproduce in modo adeguato il contenuto essenziale dell'atto impositivo o degli atti processuali rilevanti, poiché il controllo di legittimità non può supplire a carenze di autosufficienza.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la puntuale indicazione del motivo o dell'eccezione devoluta al giudice di merito, la prova che essi siano stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni e la specifica riproduzione del loro contenuto nel ricorso per cassazione.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito censurare in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, essendo denunciabili solo anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente o mancante.
- Le doglianze sui costi deducibili devono essere specifiche e riferite a singoli costi o poste contabili: una contestazione generica sulla certezza e inerenza non supera il vaglio di ammissibilità.
- La sentenza penale assolutoria non esplica automaticamente effetti nel processo tributario se la disciplina invocata non è ancora efficace o non è applicabile retroattivamente; la sua rilevanza dipende dalla norma processuale vigente e dai relativi limiti temporali.
- Il giudicato penale favorevole non può essere introdotto per la prima volta in modo sostanziale tramite memoria se il relativo tema non era già compreso nei motivi di ricorso, poiché la memoria non può ampliare il thema decidendum.
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