Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce dall’incasso di sei assegni risultati totalmente falsificati, tratti sul conto corrente della società ricorrente e negoziati tramite due intermediari bancari, con successivo addebito delle somme sul conto presso Poste Italiane, banca trattaria. In primo grado la società correntista aveva ottenuto la condanna solidale di Poste Italiane e degli altri soggetti coinvolti alla restituzione delle somme pagate sui titoli falsi e al risarcimento del danno all’immagine. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale degli intermediari e della banca trattaria, ma ha anche affermato un concorso di colpa della correntista per non aver comunicato a Poste Italiane i dati degli assegni annullati, valutando tale apporto causale nella misura del 50%, e ha escluso il danno non patrimoniale. La ricorrente principale ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1363 e 1370 c.c. e dell’art. 1227 c.c., sostenendo che l’obbligo contrattuale richiamato dalla Corte d’appello riguardasse solo assegni danneggiati o distrutti, non quelli annullati ma custoditi dalla cliente, e che la propria condotta non avesse alcuna incidenza causale sugli eventi dannosi. Poste Italiane ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, sostenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta esclusivamente al correntista o, in subordine, al solo truffatore, ovvero alle sole banche negoziatrici, e lamentando inoltre l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di manleva integrale verso le banche negoziatrici. La banca incorporante l’istituto negoziatore ha proposto ricorso incidentale, anch’esso volto a negare o ridimensionare la colpa concorrente di Casa s.p.a. e a ricollegare la causazione del danno alla condotta della correntista e/o di Poste Italiane.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società correntista, inammissibile il ricorso incidentale della banca incorporante l’istituto negoziatore e inammissibili i primi quattro motivi del ricorso incidentale di Poste Italiane, ritenendo che tali censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito e, quanto all’interpretazione delle clausole contrattuali, non indicassero specificamente la violazione dei canoni ermeneutici. Ha invece accolto il quinto motivo del ricorso incidentale di Poste Italiane, rilevando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda subordinata di manleva integrale contro le banche negoziatrici, domanda che non poteva dirsi implicitamente rigettata solo perché era stata accertata una responsabilità concorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la censura sull’interpretazione contrattuale è inammissibile se non denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e si limita a chiedere una diversa ricostruzione del significato delle clausole
richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché la doglianza è ritenuta inammissibile
il concorso colposo del danneggiato va valutato in termini di incidenza causale; tuttavia la relativa censura che miri a una diversa quantificazione del concorso è inammissibile in cassazione se sollecita il riesame del merito
richiamato per qualificare la responsabilità degli intermediari e della banca trattaria in termini contrattuali
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione degli obblighi bancari
richiamato come criterio di diligenza professionale della banca
richiamato come canone di esecuzione del contratto secondo buona fede
richiamato per il concorso di più responsabili nell’evento dannoso e per la possibilità di manleva/regresso fra coobbligati
richiamato nei motivi sul nesso causale, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché attengono al merito
richiamato nei motivi sul nesso causale, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché attengono al merito
richiamato nel ricorso incidentale come norma generale sulla responsabilità aquiliana, ma non è la base decisoria centrale della pronuncia
la mancata pronuncia su una domanda subordinata autonoma integra vizio denunciabile in cassazione; l’omessa decisione sulla manleva non è superata da un accertamento di corresponsabilità
richiamato in relazione agli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso incidentale che deduce omesso esame di fatti decisivi
richiamato in relazione all’onere di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda
invocato nei motivi di omesso esame di fatti, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio
invocato nei motivi di omesso esame di fatti, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio
richiamato, insieme all’art. 2055 c.c., per sostenere l’astratta praticabilità della domanda di regresso/manleva tra coobbligati
art. 38 L. n. 1736/1933
richiamato nel ricorso incidentale di Poste Italiane come norma del sistema dell’assegno, senza che la Corte ne dia una lettura autonoma decisoria
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione e alla decisione sulle spese, ma non incide sulla ratio decidendi
richiamato nel ricorso incidentale, senza specifica rilevanza decisoria nella pronuncia
richiamato nei motivi relativi alla motivazione e all’omessa pronuncia
non presente; la norma citata nel testo è l’art. 40 c.p. e non il codice di procedura civile
richiamati per contestare il nesso causale e l’efficienza delle condotte dei soggetti coinvolti
Massime di principio
- In cassazione, la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se indica specificamente quali norme di interpretazione siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa della clausola.
- La valutazione del concorso di colpa e del nesso causale, quando investe l’apprezzamento delle risultanze di fatto e la loro incidenza percentuale, non può essere trasformata in un riesame del merito sotto la veste del vizio di legittimità.
- Nei rapporti bancari relativi alla circolazione degli assegni, la responsabilità degli intermediari e della banca trattaria può concorrere in ambito contrattuale quando l’operazione fraudolenta sia stata agevolata da omissioni nei controlli dovuti.
- L’omessa pronuncia su una domanda subordinata autonoma, come quella di manleva integrale tra coobbligati, integra vizio di legittimità anche se il giudice abbia accertato una responsabilità concorrente, perché tale accertamento non esaurisce la domanda di rivalsa interna.
- Il concorso di colpa del danneggiato rileva solo se la sua condotta abbia effettiva incidenza causale sull’evento; la mera astratta esistenza di un obbligo di custodia o di segnalazione non basta, se la doglianza non dimostra specificamente la decisività del fatto storico dedotto.
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