Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una correntista contro la banca per il rimborso di prelievi e operazioni di pagamento asseritamente non autorizzati, per complessivi euro 5.725,06, che la cliente imputava alla negligenza dell’istituto per non avere adottato cautele idonee a impedire operazioni illecite di terzi. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata sulla base di un ragionamento che, da un lato, negava la prova del possesso continuo delle carte da parte della cliente e, dall’altro, inferiva che i prelievi fossero stati effettuati da familiari a conoscenza del PIN, valorizzando la circostanza che una parte delle operazioni risultava eseguita mentre la cliente era ancora in Italia. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto: nullità della sentenza per illegittimità costituzionale della composizione del collegio; nullità/contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; violazione degli artt. 115, 116 e 163 c.p.c.; apparente motivazione sulla distinzione tra uso fraudolento e clonazione; violazione delle regole sulle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova ex artt. 2697 e 1218 c.c.; nonché erronea esclusione della direttiva europea sui servizi di pagamento e del suo effetto nel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la questione sulla composizione del collegio alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, ma ha accolto i motivi dal secondo all’ottavo nei limiti indicati in motivazione, reputando la motivazione della sentenza d’appello apodittica e non conforme al minimo costituzionale, oltre che viziata nel governo delle presunzioni, nel trattamento delle istanze istruttorie e nel riparto dell’onere probatorio nelle controversie relative a operazioni bancarie non autorizzate. Ha dichiarato assorbiti i motivi nono, decimo e undicesimo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per asserita illegittimità della composizione del collegio; la Corte non accoglie la censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere effettiva e non apparente; il vizio ricorre solo se manca il minimo costituzionale della motivazione o vi è contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 360 c.p.c.
limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali al controllo sull’esistenza della motivazione in sé, nei ristretti casi di anomalia motivazionale.
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l’erronea considerazione come contestato del possesso delle carte; la Corte valuta la questione nell’ambito del vizio motivazionale e del governo dell’onere probatorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e alla contestazione del fatto ritenuto dalla corte d’appello.
art. 163 c.p.c.
richiamato tra le norme dedotte per contestare il modo di impostazione delle allegazioni e delle prove.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti storici dotati di gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
la decisione di merito è censurabile se la presunzione viene tratta da un fatto storico non idoneo a sorreggerla secondo i requisiti legali.
art. 2697 c.c.
nel rapporto banca-cliente in tema di operazioni elettroniche la responsabilità della banca segue il regime contrattuale, con onere per il cliente di provare il titolo del proprio diritto e per la banca di dimostrare il fatto estintivo o liberatorio, cioè la riconducibilità dell’operazione al cliente o la colpa grave dell’utente.
art. 1218 c.c.
la responsabilità della banca è ricostruita in chiave contrattuale e presunta, con conseguente gravante sulla banca dell’onere di provare la non imputabilità dell’inadempimento.
Direttiva 2007/64/CE
richiamata dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità dei principi europei sui servizi di pagamento; i motivi relativi sono stati assorbiti.
art. 60 della Direttiva 2007/64/CE
dedotto come parametro violato, ma la questione è stata assorbita dall’accoglimento degli altri motivi.
art. 288 TFUE
richiamato per sostenere il dovere del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità alla direttiva europea.
d.lgs. n. 11 del 27/01/2010
richiamato come atto di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento; la corte d’appello lo aveva evocato per escluderne l’applicabilità ratione temporis, ma sul punto la Corte di cassazione non decide nel merito perché i motivi sono assorbiti.
d.l. n. 69 del 2013, artt. 62-72
richiamato nel primo motivo per la questione sulla magistratura onoraria ausiliaria.
L. n. 98 del 2013
norma di conversione del d.l. n. 69 del 2013 richiamata nella questione costituzionale sollevata dalla ricorrente.
art. 106, comma 2, Cost.
richiamato per contestare la legittimità della previsione dei giudici ausiliari di appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in sede di legittimità.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alla motivazione della Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni bancarie eseguite mediante strumenti elettronici, la responsabilità dell’istituto ha natura contrattuale: il cliente deve allegare e provare il rapporto e l’operazione non autorizzata, mentre la banca deve dimostrare il fatto liberatorio e la riconducibilità dell’operazione alla volontà del cliente, ovvero la colpa grave dell’utente.
- La motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando sia meramente apparente, apodittica o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più sufficiente denunciare la semplice insufficienza o non persuasività del ragionamento.
- L’uso delle presunzioni semplici è legittimo solo se il fatto noto è idoneo a sorreggere l’inferenza secondo gravità, precisione e concordanza; l’attribuzione di un fatto ignoto non può essere fondata su un salto logico non spiegato.
- Se il giudice di merito respinge una domanda per mancata prova dopo aver omesso l’ammissione di una prova specificamente richiesta e non manifestamente inammissibile, può determinarsi una contraddizione insanabile idonea a integrare nullità della sentenza.
- In tema di sindacato di legittimità, le questioni estranee alla ratio decidendi o comunque assorbite dall’accoglimento di motivi decisivi non richiedono esame ulteriore in cassazione.
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