Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (postale)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno pari all'importo di cinque assegni di traenza non trasferibili emessi a favore di diversi beneficiari e poi incassati, tramite la negoziazione presso l'ufficio postale, da soggetti diversi dai legittimi prenditori, mediante documenti di identità risultati falsificati o comunque inidonei. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l'operatore postale non avesse adottato la diligenza esigibile da un professionista nell'identificazione del presentatore e nel controllo della regolarità dell'operazione, anche alla luce di prassi e circolari di settore. Il soccombente in appello, poi in cassazione, ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 43 legge assegni, degli artt. 1176, 1218 e 1992 c.c. e della legge n. 445/2000, sostenendo che la propria responsabilità non fosse oggettiva e che avesse invece provato la diligenza del proprio operato; (2) violazione dell'art. 83 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004, dell'art. 1227, comma 1, c.c. e dell'art. 43 legge assegni, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il concorso di colpa della danneggiata, la quale aveva spedito per posta ordinaria gli assegni; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto provato il danno senza adeguata dimostrazione dei successivi pagamenti ai beneficiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato su una richiesta di riesame del merito circa la valutazione dei controlli eseguiti dall'operatore postale; ha ritenuto fondato il secondo motivo, perché il giudice di merito aveva escluso il concorso di colpa del mittente in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 9769/2020, secondo cui la spedizione di un assegno per posta ordinaria, con successiva sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, integra condotta idonea a fondare il concorso colposo del mittente; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto a contestare nuovamente il giudizio di fatto sulla prova del danno. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento
la responsabilità della banca/operatore che paga l'assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario è ricondotta alla disciplina della responsabilità contrattuale, con possibilità di prova liberatoria dell'assenza di colpa; non è accolta la tesi della responsabilità oggettiva
il controllo sull'identità del presentatore deve essere eseguito con la diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale
spetta al debitore convenuto provare che l'inadempimento non gli è imputabile
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte
legge n. 445/2000
richiamata dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza autonoma ratio decidendi
richiamato in relazione alla dedotta responsabilità per la spedizione postale del titolo
d.m. 26 febbraio 2004
richiamato in relazione alla carta della qualità del servizio postale
la spedizione per posta ordinaria di un assegno, con rischio di sottrazione e pagamento a non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente
la censura è stata reputata inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito
l'appello era stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento
richiamato per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello
la sentenza di primo grado era stata pronunciata con tale rito
art. 43 legge assegni
norma centrale nella controversia, interpretata alla luce della natura contrattuale della responsabilità dell'operatore che paga l'assegno non trasferibile a soggetto non legittimato
Massime di principio
- La responsabilità di chi negozia o paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario legittimato va ricondotta, in linea generale, alla responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. e possibilità per il convenuto di liberarsi provando che l'inadempimento non gli è imputabile.
- L'operatore professionale incaricato della negoziazione dell'assegno deve adottare la diligenza qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c., svolgendo controlli coerenti con la concreta situazione presentata e con eventuali indici di sospetto sulla genuinità del documento e dell'identità del presentatore.
- La spedizione di un assegno per posta ordinaria costituisce condotta idonea a integrare concorso di colpa del mittente, se il titolo venga sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, perché espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
- Le censure che, in cassazione, contestano la valutazione di sufficienza o attendibilità della prova compiuta dal giudice di merito sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuovo esame dei fatti e della documentazione già scrutinati.
- Ai fini del risarcimento, il giudice può considerare provato il danno da illegittima negoziazione degli assegni sulla base della documentazione prodotta; la relativa censura è inammissibile se tende soltanto a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto in sentenza.
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