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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a cartelle portanti crediti tributari. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 22 e ss. del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali fosse stato tempestivo e specifico, che mancasse l'attestazione di conformità agli originali analogici o informatici e che, quindi, i documenti sulla notifica degli atti presupposti dovessero essere considerati inutilizzabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava anche su una ratio decidendi autonoma e assorbente, ossia l'affermazione che l'attestazione di conformità era in realtà presente nei documenti depositati. Tale ratio non era stata efficacemente censurata. Ha inoltre osservato che la deduzione secondo cui l'attestazione sarebbe mancata e il giudice d'appello avrebbe deciso su un fatto inesistente integrava, al più, un vizio revocatorio ex art. 395, comma 4, c.p.c., non deducibile in cassazione. Accertata la presenza dell'attestazione di conformità, il disconoscimento della copia era comunque irrilevante e, per contestarne la conformità, sarebbe stata necessaria querela di falso. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma equitativa in favore di ciascuna controricorrente, alla somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato come norma sulla valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche, ma la censura è stata ritenuta superata dalla diversa ratio della presenza dell'attestazione di conformità.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità delle copie agli originali non è sufficiente quando il documento rechi attestazione di conformità; in tal caso la contestazione richiede la querela di falso.

  • artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la mancanza di un'attestazione di conformità agli originali analogici o informatici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 395, comma 4, c.p.c.

    La deduzione della decisione su un fatto inesistente è stata ricondotta, al più, a un vizio revocatorio, non a un motivo di cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Utilizzato per la decisione accelerata e per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa e delle spese.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello poggia su una ratio decidendi autonoma e assorbente, il ricorso per cassazione è inammissibile se non la censura specificamente, anche se vengono attaccate altre argomentazioni della decisione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la presenza di un'attestazione di conformità del documento depositato, la mera contestazione della conformità della copia all'originale non è sufficiente a scardinare quella prova; per contestare l'autenticità o la conformità del documento è necessaria la querela di falso.
  • La deduzione che il giudice abbia deciso su un fatto inesistente, ove si traduca nell'erronea percezione del contenuto degli atti, integra al più un vizio revocatorio e non un motivo di legittimità deducibile in cassazione.
  • Il disconoscimento della copia può rilevare solo se non vi sia una valida attestazione di conformità; in presenza di tale attestazione, la contestazione della copia non produce l'effetto di inutilizzabilità invocato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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