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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa concluse da giocatori italiani con un bookmaker estero, notificando l'atto sia alla società bookmaker sia al titolare di un centro trasmissione dati operante in Italia per conto della stessa, in solido. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello la sola società bookmaker aveva ottenuto l'accoglimento, perché la CTR aveva ritenuto che, essendo l'accertamento verso il CTD privo di presupposto impositivo per l'anno 2010, venisse meno anche l'obbligazione solidale della bookmaker. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente letto la pronuncia costituzionale, poiché l'esclusione dell'assoggettamento a imposta, per il periodo anteriore al 2011, dei ricevitori/CTD operanti per conto di bookmaker privi di concessione non comporta affatto l'esclusione del bookmaker stesso dall'obbligo d'imposta. L'ufficio sosteneva che la bookmaker resta soggetto passivo del tributo, avendo realizzato in Italia il presupposto imponibile tramite i propri CTD, e che la disciplina non viola né il principio di capacità contributiva né quello di non discriminazione o di libertà di stabilimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato la propria giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e ha ribadito che, per l'imposta unica sulle scommesse, il bookmaker che organizza e gestisce le raccolte in Italia tramite CTD è soggetto passivo del tributo, anche se privo di concessione. Ha chiarito che la declaratoria di incostituzionalità riguarda soltanto la pretesa rivolta ai ricevitori/CTD per le annualità anteriori al 2011, in quanto per essi non era possibile la traslazione dell'imposta e ciò violava la capacità contributiva; non elimina invece la soggettività passiva del bookmaker. Ha inoltre escluso profili di discriminazione rispetto agli operatori esteri e ha affermato che non è leso il legittimo affidamento, poiché la soggettività passiva del gestore estero risultava già ricavabile dal sistema. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    la norma, come interpretata dalla legge del 2010, individua quale soggetto passivo dell'imposta unica chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi, inclusi i casi senza concessione; per le annualità anteriori al 2011 la declaratoria di incostituzionalità opera solo per i ricevitori/CTD, non per il bookmaker.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    la disposizione interpretativa chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta avviene senza o con concessione inefficace e che, se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale essa è esercitata risponde solidalmente del tributo e delle sanzioni.

  • sentenza Corte costituzionale n. 27/2018

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina solo nella parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettava all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; non ha escluso la soggettività passiva del bookmaker.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    le motivazioni delle precedenti pronunce di legittimità richiamate vengono espressamente condivise e richiamate dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 64, L. n. 220/2010

    viene richiamato come espressione delle finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione/elusione nel settore del gioco.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989

    la sua disapplicazione in ambito penale per contrasto con il diritto UE non incide sull'assoggettamento fiscale all'imposta unica.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker che organizza e gestisce la raccolta sul territorio italiano, anche tramite centri di trasmissione dati e anche se privo di concessione, è soggetto passivo del tributo perché realizza il presupposto impositivo.
  • La declaratoria di incostituzionalità che colpisce la pretesa verso i ricevitori/CTD per le annualità anteriori al 2011 non travolge la soggettività passiva del bookmaker, ma incide soltanto sulla possibilità di tassare il gestore-terzo quando, nel concreto, non è praticabile la traslazione dell'imposta.
  • Nel sistema delineato dalla disciplina interpretativa del 2010, il rapporto tra bookmaker e ricevitoria/CTD è ricostruito come solidarietà paritetica e non come solidarietà dipendente.
  • La disciplina fiscale dell'imposta unica non viola il principio di non discriminazione o la libertà di stabilimento quando si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento del bookmaker.
  • La disapplicazione di norme penali interne in ragione del diritto dell'Unione non comporta automaticamente l'esclusione dell'obbligo tributario, se la normativa fiscale individua comunque il presupposto d'imposta e il soggetto passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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