Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione della controparte. Non è stata resa decisione sul merito dei quattro motivi di ricorso. Quanto alle spese, la Corte ha disposto che nulla fosse statuito, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la relativa misura non si applica ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia originava da una sentenza della corte d'appello di Roma, impugnata in cassazione da una parte privata con quattro motivi di ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale. L'ente resistente ha depositato memoria dichiarando di aderire alla rinuncia. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'adesione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura, applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non deve disporsi sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La misura del raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata dal difensore munito di mandato speciale e accolta dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non decide sul merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione per rinuncia, non va pronunciata una regolazione delle spese di lite, salvo diversa previsione normativa specifica.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso all'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
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