Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da due avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP, con cui l'Amministrazione finanziaria ha parzialmente disconosciuto, per asserita sovrafatturazione, costi sostenuti negli anni 2011 e 2012 dalla società per sponsorizzare due associazioni sportive dilettantistiche. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non provata dalla parte pubblica la ficta sovrafatturazione e valorizzando, invece, elementi probatori favorevoli alla società: dichiarazioni rese in sede penale dal gestore delle associazioni sportive, assoluzione del legale rappresentante della contribuente in sede penale, prova dei pagamenti e documentazione fotografica dell'attività promozionale. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali sulla deducibilità dei costi e sulla prova presuntiva, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato l'effettività integrale dei costi senza valutare congiuntamente gli indizi di sovrafatturazione; (2) violazione dell'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 e dell'art. 109 TUIR, contestando la valorizzazione della presunzione normativa di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni e lamentando la mancanza di prova dei requisiti di deducibilità e inerenza; (3) omesso esame della documentazione fotografica, ritenuta dall'Ufficio inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione sponsorizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato respinto nella parte in cui assumeva non provata l'effettività della sponsorizzazione, perché tale effettività era stata accertata in fatto dalla CTR, ma è stato dichiarato inammissibile, per il resto, quanto alla dedotta assenza di inerenza, in presenza del consolidato orientamento sulla presunzione legale assoluta prevista dall'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite quantitativo previsto e al ricorrere degli altri presupposti indicati dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva esaminato la documentazione fotografica e l'Ufficio stesso non aveva contestato l'effettività della prestazione, limitandosi a dubitare della significatività del luogo di esposizione del cartellone, profilo non decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese; non si applica il contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è escluso quando il fatto storico e la documentazione richiamata risultano esaminati dal giudice di merito.
art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto e al ricorrere dei presupposti individuati dalla giurisprudenza, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza.
È richiamato in tema di deducibilità dei costi, ma non consente di negare la presunzione normativa prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche quando ne ricorrano i presupposti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È invocato per il recupero a tassazione fondato su presunzioni e elementi indiziari di sovrafatturazione.
Richiamato tra le norme sulla contestazione fiscale delle operazioni fatturate.
È evocato a sostegno della critica alla valutazione delle prove, ma non può fondare una censura di merito.
Richiamato nel quadro delle doglianze sull'accertamento tributario e sulla motivazione degli atti.
Le presunzioni semplici non possono essere rivalutate in cassazione se il giudice di merito le ha già esaminate e apprezzate.
La critica all'accertamento probatorio non integra, di per sé, violazione dell'onere della prova se mira solo a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, una mera richiesta di nuova valutazione delle prove e degli elementi indiziari già scrutinati dal giudice di merito.
- La presunzione normativa prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza; quando tali presupposti ricorrono, non può essere negata l'inerenza della spesa per via interpretativa.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il documento o il fatto dedotto e ne abbia tratto una conclusione non condivisa dalla parte ricorrente.
- Per contestare l'effettività di una prestazione sponsorizzata non basta una critica generica alla documentazione prodotta se la stessa non incide in modo decisivo sulla prova dell'esecuzione della prestazione.
- Le presunzioni semplici e la valutazione complessiva degli indizi appartengono al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo il mancato rispetto dei limiti legali del ragionamento probatorio, non la diversa ponderazione degli elementi di fatto.
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