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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26357/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina da due avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP, con cui l'Amministrazione finanziaria ha parzialmente disconosciuto, per asserita sovrafatturazione, costi sostenuti negli anni 2011 e 2012 dalla società per sponsorizzare due associazioni sportive dilettantistiche. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non provata dalla parte pubblica la ficta sovrafatturazione e valorizzando, invece, elementi probatori favorevoli alla società: dichiarazioni rese in sede penale dal gestore delle associazioni sportive, assoluzione del legale rappresentante della contribuente in sede penale, prova dei pagamenti e documentazione fotografica dell'attività promozionale. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme sostanziali e processuali sulla deducibilità dei costi e sulla prova presuntiva, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato l'effettività integrale dei costi senza valutare congiuntamente gli indizi di sovrafatturazione; (2) violazione dell'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 e dell'art. 109 TUIR, contestando la valorizzazione della presunzione normativa di natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni e lamentando la mancanza di prova dei requisiti di deducibilità e inerenza; (3) omesso esame della documentazione fotografica, ritenuta dall'Ufficio inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione sponsorizzata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato respinto nella parte in cui assumeva non provata l'effettività della sponsorizzazione, perché tale effettività era stata accertata in fatto dalla CTR, ma è stato dichiarato inammissibile, per il resto, quanto alla dedotta assenza di inerenza, in presenza del consolidato orientamento sulla presunzione legale assoluta prevista dall'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite quantitativo previsto e al ricorrere degli altri presupposti indicati dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva esaminato la documentazione fotografica e l'Ufficio stesso non aveva contestato l'effettività della prestazione, limitandosi a dubitare della significatività del luogo di esposizione del cartellone, profilo non decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese; non si applica il contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è escluso quando il fatto storico e la documentazione richiamata risultano esaminati dal giudice di merito.

  • art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto e al ricorrere dei presupposti individuati dalla giurisprudenza, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato in tema di deducibilità dei costi, ma non consente di negare la presunzione normativa prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    È invocato per il recupero a tassazione fondato su presunzioni e elementi indiziari di sovrafatturazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato tra le norme sulla contestazione fiscale delle operazioni fatturate.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato a sostegno della critica alla valutazione delle prove, ma non può fondare una censura di merito.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato nel quadro delle doglianze sull'accertamento tributario e sulla motivazione degli atti.

  • artt. 2727, 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere rivalutate in cassazione se il giudice di merito le ha già esaminate e apprezzate.

  • art. 2697 c.c.

    La critica all'accertamento probatorio non integra, di per sé, violazione dell'onere della prova se mira solo a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, una mera richiesta di nuova valutazione delle prove e degli elementi indiziari già scrutinati dal giudice di merito.
  • La presunzione normativa prevista per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza; quando tali presupposti ricorrono, non può essere negata l'inerenza della spesa per via interpretativa.
  • Il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il documento o il fatto dedotto e ne abbia tratto una conclusione non condivisa dalla parte ricorrente.
  • Per contestare l'effettività di una prestazione sponsorizzata non basta una critica generica alla documentazione prodotta se la stessa non incide in modo decisivo sulla prova dell'esecuzione della prestazione.
  • Le presunzioni semplici e la valutazione complessiva degli indizi appartengono al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo il mancato rispetto dei limiti legali del ragionamento probatorio, non la diversa ponderazione degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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