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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata da due contribuenti nell'ambito della disciplina speciale connessa al sisma Sicilia e ai limiti degli aiuti di Stato c.d. de minimis. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame ritenendo sufficiente, ai fini della prova del rispetto del regime de minimis, la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata all'Agenzia nel 2021 su modulo predisposto dall'Ufficio, con riserva di controlli successivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per asserita mancanza di valida procura alle liti e violazione dell'art. 12 d.lgs. 546/1992; 2) violazione della disciplina sul rimborso e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avrebbe impropriamente rimesso alla fase esecutiva/ottemperanza la verifica dei presupposti de minimis; 3) violazione del d.P.R. 445/2000 e degli artt. 115 e 2697 c.c., assumendo che l'autocertificazione non potesse avere valore probatorio nel processo tributario e, comunque, fosse priva di sottoscrizione e documento d'identità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto esistente la procura sulla base della documentazione richiamata dai contribuenti, esaminabile direttamente in quanto il vizio era di natura processuale. Sul secondo motivo ha chiarito che la CTR non aveva affatto devoluto al giudizio di ottemperanza la verifica dei requisiti de minimis, ma aveva solo accolto la domanda ritenendo soddisfatto l'onere probatorio, con richiamo ai controlli successivi in caso di dichiarazione mendace. Sul terzo motivo ha affermato che, nella specifica materia dei rimborsi per il sisma Sicilia e fino alla piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'autodichiarazione del contribuente è mezzo di prova ammissibile in deroga al generale divieto di prova testimoniale e al divieto di introdurre nel processo tributario dichiarazioni sostitutive prive di efficacia probatoria; ha inoltre osservato che il rilievo sulla mancanza di sottoscrizione e di documento di identità era comunque dedotto in modo non specifico. Ne è seguita la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite; non è stata applicata la sanzione del contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    La censura sulla procura alle liti è stata reputata infondata sulla base della documentazione prodotta; la norma è richiamata come parametro della dedotta violazione processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    La mancata indicazione del paradigma esatto in rubrica non impedisce l'esame del motivo se la norma processuale violata è chiaramente individuata.

  • art. 9, comma 17, l. 289/2002

    Richiamato dall'Agenzia quale base normativa della disciplina del rimborso connesso al sisma Sicilia e ai limiti de minimis.

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    Richiamato dall'Agenzia quale base normativa della disciplina del rimborso e dei relativi limiti eurounitari.

  • decisione Commissione europea 2016/195, 5549 final

    Richiamata quale riferimento al regime degli aiuti di Stato e al controllo dei limiti de minimis.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la CTR non aveva rimesso la verifica dei presupposti alla fase esecutiva, ma aveva deciso sul diritto al rimborso.

  • d.P.R. 445/2000

    Nella materia in esame l'autodichiarazione del contribuente può essere utilizzata come prova del rispetto del limite de minimis, in deroga alla disciplina generale, fino alla piena operatività del Registro nazionale aiuti di Stato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della doglianza sull'utilizzazione dell'autocertificazione, ma la Corte ne esclude la violazione nel caso speciale esaminato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la prova del rispetto dei limiti de minimis non fosse stata data; la Corte ritiene invece assolto l'onere probatorio mediante autodichiarazione consentita dalla disciplina speciale.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Viene indicato come regola generale che vieta l'ingresso nel processo tributario di mezzi di prova assimilabili al giuramento, ma la Corte afferma che essa è derogata dalla normativa speciale eurounitaria e regolamentare sugli aiuti di Stato.

  • art. 6, § 2, regolamento UE 1407/2013

    È la base eurounitaria che consente temporaneamente la prova mediante autodichiarazione del rispetto del regime de minimis, in attesa del Registro nazionale aiuti di Stato.

  • art. 52 l. 234/2012

    Individua il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il suo ruolo nel sistema probatorio relativo ai limiti de minimis.

  • art. 10 d.m. 31/05/2017 n. 115

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione della procedura di registrazione degli aiuti di Stato e, quindi, il momento oltre il quale opera il Registro nazionale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per spiegare il rapporto tra norma speciale e norma generale nel tempo, con prevalenza della disciplina speciale.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 445/2000

    È richiamato per affermare che le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche in casi previsti da convenzioni internazionali, a conferma della possibile efficacia probatoria in specifiche ipotesi derogatorie.

  • art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Sono richiamati come tipi di dichiarazioni sostitutive che, in specifici casi previsti dalla legge o da convenzioni, possono avere rilievo probatorio.

  • art. 316-ter c.p.

    Richiamato come presidio penale contro l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni false o mendaci.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato in combinazione con l'art. 316-ter c.p. quale norma incriminatrice in materia di frodi ai danni dello Stato o dell'Unione europea.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La doglianza sulla mancanza di sottoscrizione è stata ritenuta inammissibilmente generica per difetto di specificità e di localizzazione del documento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione alla soccombenza dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui rimborsi fiscali connessi alla disciplina speciale sugli aiuti di Stato de minimis, la prova del rispetto dei limiti può essere soddisfatta mediante autodichiarazione del contribuente fino alla piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in deroga al regime probatorio ordinario del processo tributario.
  • Il divieto generale di introdurre nel processo tributario dichiarazioni sostitutive aventi natura di prova non impedisce, quando vi sia una norma speciale eurounitaria o regolamentare, l'utilizzo dell'autocertificazione come mezzo di dimostrazione di un fatto negativo rilevante ai fini del beneficio fiscale.
  • La verifica del rispetto dei presupposti per il beneficio compete al giudice della cognizione; un riferimento della sentenza ai controlli amministrativi successivi non comporta devoluzione della questione alla fase esecutiva, se il dispositivo abbia già riconosciuto il diritto al rimborso.
  • La doglianza relativa alla validità della procura alle liti o alla regolarità formale di un documento processuale può essere scrutinata direttamente dalla Corte quando il vizio denunciato è di natura processuale e il documento sia acquisito agli atti.
  • Le censure che investono l'apprezzamento della prova, come quelle sulla sottoscrizione o sul contenuto di un'autocertificazione, non possono essere veicolate come violazioni di legge se richiedono in realtà una rivalutazione del fatto e devono rispettare il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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