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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente, conseguenti alla ritenuta distribuzione di utili da parte di una società cooperativa a responsabilità limitata. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo tardiva l'impugnazione. Secondo il giudice regionale, non poteva applicarsi la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, commi 10 e 11, d.l. 119/2018, perché la definizione agevolata sarebbe stata una facoltà del solo contribuente e nel caso concreto questi non aveva presentato domanda. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, sostenendo che la sospensione del termine di impugnazione opera automaticamente per tutte le controversie definibili, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di adesione alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 prevede una sospensione automatica ope legis dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e dei termini di riassunzione e per il controricorso in Cassazione, che scadono nel periodo indicato dalla norma, senza che sia necessaria la domanda del contribuente di definizione agevolata. Ha quindi censurato la decisione della CTR per avere subordinato la sospensione alla previa adesione del contribuente. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 novembre 2018 e non notificata, il termine lungo sarebbe scaduto il 23 maggio 2019, ma doveva essere prorogato di nove mesi, con scadenza al 23 febbraio 2020; l'appello dell'Agenzia, notificato il 21 febbraio 2020, era dunque tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili opera automaticamente per legge quando il termine scade nel periodo indicato dalla norma, senza necessità che il contribuente presenti domanda di adesione alla definizione agevolata.
  • Va distinta la sospensione del giudizio pendente, che può dipendere da una specifica richiesta del contribuente, dalla sospensione dei termini di impugnazione, che costituisce invece un effetto ope legis.
  • Se la sentenza non è notificata, il termine lungo per impugnare deve essere calcolato tenendo conto della sospensione legale prevista dalla disciplina di definizione agevolata; l'impugnazione proposta entro il termine così prorogato è tempestiva.
  • In presenza di una disciplina di condono o definizione agevolata, l'interpretazione della norma deve valorizzare la funzione automatica della sospensione dei termini di impugnazione, che non può essere subordinata a un'iniziativa della parte privata se il testo normativo non lo prevede.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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