Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente, conseguenti alla ritenuta distribuzione di utili da parte di una società cooperativa a responsabilità limitata. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo tardiva l'impugnazione. Secondo il giudice regionale, non poteva applicarsi la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, commi 10 e 11, d.l. 119/2018, perché la definizione agevolata sarebbe stata una facoltà del solo contribuente e nel caso concreto questi non aveva presentato domanda. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, sostenendo che la sospensione del termine di impugnazione opera automaticamente per tutte le controversie definibili, indipendentemente dalla richiesta del contribuente di adesione alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 prevede una sospensione automatica ope legis dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e dei termini di riassunzione e per il controricorso in Cassazione, che scadono nel periodo indicato dalla norma, senza che sia necessaria la domanda del contribuente di definizione agevolata. Ha quindi censurato la decisione della CTR per avere subordinato la sospensione alla previa adesione del contribuente. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 novembre 2018 e non notificata, il termine lungo sarebbe scaduto il 23 maggio 2019, ma doveva essere prorogato di nove mesi, con scadenza al 23 febbraio 2020; l'appello dell'Agenzia, notificato il 21 febbraio 2020, era dunque tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo per dedurre la nullità della decisione per violazione di legge processuale.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nel ragionamento sulla tempestività dell'impugnazione.
richiamati dalla ricorrente in relazione al giudicato e al termine lungo di impugnazione.
art. 6, commi 10 e 11, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018
il comma 10 non introduce automatismi nella sospensione del giudizio, salvo richiesta del contribuente; il comma 11 invece sospende automaticamente per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, di riassunzione e per il controricorso in Cassazione, per le controversie definibili con scadenza nel periodo indicato.
art. 11 d.l. n. 50 del 2017 conv. in l. n. 96 del 2017
richiamato in giurisprudenza conforme quale precedente analogo sulla sospensione automatica dei termini nelle definizioni agevolate.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011
richiamato in giurisprudenza conforme quale precedente analogo sulla sospensione automatica dei termini nelle procedure di condono/definizione agevolata.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie definibili opera automaticamente per legge quando il termine scade nel periodo indicato dalla norma, senza necessità che il contribuente presenti domanda di adesione alla definizione agevolata.
- Va distinta la sospensione del giudizio pendente, che può dipendere da una specifica richiesta del contribuente, dalla sospensione dei termini di impugnazione, che costituisce invece un effetto ope legis.
- Se la sentenza non è notificata, il termine lungo per impugnare deve essere calcolato tenendo conto della sospensione legale prevista dalla disciplina di definizione agevolata; l'impugnazione proposta entro il termine così prorogato è tempestiva.
- In presenza di una disciplina di condono o definizione agevolata, l'interpretazione della norma deve valorizzare la funzione automatica della sospensione dei termini di impugnazione, che non può essere subordinata a un'iniziativa della parte privata se il testo normativo non lo prevede.
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