Cassazione Civile, Ordinanza n. 03445/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado: nullità di un brevetto italiano per difetto di altezza inventiva e insufficiente descrizione di una rivendicazione, rigetto delle domande risarcitorie e inibitorie del titolare del brevetto e accertamento della sua responsabilità per concorrenza sleale per l'invio di diffide ritenute presumibilmente infondate a una società concorrente, a un'altra società e ai loro clienti. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la sua legittimazione a ricorrere. Il ricorrente agiva sia in proprio sia come erede del parte originaria del giudizio; tuttavia la controparte ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare tale qualità, rilevando che la dichiarazione sostitutiva era riferita a un diverso contesto (trasferimento di quote sociali) e non provava né il rapporto di parentela né l'assenza di altri eredi. La Corte ha quindi verificato se il ricorso fosse ammissibile sotto il profilo soggettivo, prima ancora di affrontare i motivi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato, da un lato, che il ricorso per cassazione spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado e, quindi, non è proponibile in proprio da chi non risulta parte del giudizio di merito; dall'altro lato, ha ritenuto non provata la qualità di erede del ricorrente, perché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta non era sufficiente a dimostrare tale qualità alla luce della specifica contestazione della controparte e della genericità del documento. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Chi impugna in qualità di erede deve provare il decesso della parte originaria e la propria qualità ereditaria; in difetto di prova adeguata manca la legittimazione all'impugnazione.
artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce, di per sé, prova idonea della qualità di erede ai fini processuali, avendo efficacia propria nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi.
art. 2598, nn. 2 e 3 c.c.
Nel giudizio di merito la condotta consistente nell'invio di diffide ritenute infondate è stata ritenuta integrare concorrenza sleale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le controricorrenti hanno depositato memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio concluso con la decisione impugnata, indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso.
- Chi impugna come erede di una parte originaria deve dimostrare non solo il decesso del dante causa, ma anche la propria qualità ereditaria; la prova deve essere idonea e specificamente riferita al processo in cui l'impugnazione viene proposta.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di regola, non è di per sé sufficiente a provare la qualità di erede nel giudizio civile quando tale qualità sia specificamente contestata dalla controparte.
- Se manca la prova della legittimazione ad agire o impugnare, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
- In presenza di contestazione specifica, l'idoneità della documentazione prodotta va valutata in rapporto al contenuto concreto della dichiarazione e alla finalità per cui è stata resa.
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