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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03453/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha convenuto in giudizio lo Stato per ottenere il versamento delle somme riscosse sul proprio territorio in applicazione della disciplina sulla voluntary disclosure, somme che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, aveva ritenuto spettanti alla Regione in base allo statuto speciale e alle norme di attuazione, dichiarando incostituzionale il riversamento integrale all'erario statale. Le amministrazioni statali hanno resistito invocando, tra l'altro, un Accordo di finanza pubblica del 21 luglio 2015 e la clausola con cui la Regione si era impegnata a rinunciare ai ricorsi pendenti e agli effetti positivi di eventuali future pronunce di accoglimento. In appello la Regione ha ottenuto l'accoglimento limitatamente all'annualità 2016, mentre la Corte d'appello ha ritenuto che l'Accordo coprisse la voluntary disclosure solo per gli anni 2014 e 2015. In cassazione le amministrazioni statali hanno censurato la motivazione della sentenza d'appello per asserita apparenza e l'erronea interpretazione dell'Accordo; la Regione, con ricorso incidentale, ha dedotto a sua volta motivazione apparente, violazione dei canoni ermeneutici e omessa pronuncia sulla nullità dell'accordo, sostenendo che la clausola di rinuncia non potesse riguardare il contenzioso sulla voluntary disclosure né incidere su entrate tributarie disciplinate da fonti statutarie e di attuazione statutaria. Le Sezioni Unite avevano già rigettato i motivi sulla giurisdizione, rimettendo la causa alla Prima Sezione per i residui motivi.

La decisione

La Corte ha respinto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza d'appello e insussistente il vizio di motivazione apparente, ma ha accolto il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei corretti criteri di interpretazione dell'Accordo. Il terzo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione; non basta la mera sintesi o l'adesione alle tesi di una parte se il percorso logico è comunque ricostruibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    può essere denunciata in cassazione l'erronea applicazione dei criteri di interpretazione del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione dell'Accordo deve considerare anche il comportamento successivo delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole dell'Accordo devono essere lette complessivamente e non in modo isolato.

  • art. 1364 c.c.

    le espressioni generali vanno riferite ai soli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere conforme a buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    la lettura della clausola deve privilegiare un significato utile e coerente con la funzione del negozio.

  • art. 112 c.p.c.

    è stato evocato nei motivi incidentali per dedurre omessa pronuncia sulla nullità dell'accordo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    richiede il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dalla parte a sostegno del diritto a un ricorso effettivo e a una motivazione sufficiente.

  • art. 134 Cost.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione, poi già deciso dalle Sezioni Unite.

  • art. 39 l. 87/1953

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione in relazione al giudicato costituzionale.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione amministrativa, poi disatteso dalle Sezioni Unite.

  • art. 15 l. 241/1990

    richiamato per escludere che la domanda avesse natura di esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni.

  • art. 12 Statuto speciale Valle d'Aosta

    attribuisce alla Regione una quota dei tributi erariali.

  • art. 48-bis Statuto speciale Valle d'Aosta

    la modifica della disciplina finanziaria statutaria richiede il procedimento di attuazione previsto dalle norme speciali.

  • art. 50 Statuto speciale Valle d'Aosta

    la modifica dello statuto richiede il procedimento stabilito per le leggi costituzionali.

  • l. n. 690 del 1981

    richiamata come legge di attuazione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

  • d.lgs. n. 320 del 1990

    richiamato come norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale.

  • l. n. 186 del 2014, art. 1, comma 7

    la normativa sulla voluntary disclosure è stata ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima nella parte in cui disponeva il riversamento integrale allo Stato senza riconoscere la spettanza regionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 66 del 2016

    ha accertato la spettanza alla Regione delle somme riscosse sul territorio regionale per la voluntary disclosure, nella parte riferita ai tributi attribuiti in quota alla Valle d'Aosta.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non lo è se, pur sinteticamente o per relationem, rende comunque percepibili le ragioni del decisum.
  • Nell'interpretazione di un accordo tra amministrazioni, il giudice deve leggere le clausole in modo sistematico, considerando l'intero testo e non una sola disposizione isolata.
  • Le espressioni generali contenute in una clausola negoziale vanno circoscritte agli oggetti e alle materie effettivamente regolati dall'accordo, secondo il criterio dell'art. 1364 c.c.
  • Il comportamento successivo delle parti può costituire criterio interpretativo rilevante ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., soprattutto quando una clausola sia dubbia o contestata.
  • Quando una clausola di rinuncia è inserita in un accordo di finanza pubblica, essa non può essere estesa oltre le specifiche materie disciplinate dal negozio se dal testo complessivo non emerge una volontà chiara di abdicare a diritti diversi.
  • La mera adesione del giudice di merito alle difese di una parte non determina di per sé nullità della sentenza, se le ragioni della decisione risultano comunque attribuibili all'organo giudicante e comprensibili.
  • Le norme statutarie e di attuazione statutaria sulla ripartizione del gettito tributario richiedono un rispetto rigoroso del sistema di autonomia finanziaria speciale e non possono essere superate da un'interpretazione estensiva di un accordo privo di espressa disciplina della materia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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