Cassazione Civile, Ordinanza n. 03452/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IRPEF notificato a un socio per l'anno 2002, con cui l'Ufficio gli attribuiva maggior reddito da partecipazione in conseguenza di utili extracontabili accertati, in separato procedimento, in capo a una società a ristretta base partecipativa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, valorizzando il fatto che la società aveva definito agevolmente la propria lite con pagamento integrale ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. Anche in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la definizione agevolata della controversia societaria facesse venire meno il presupposto impositivo per la rettifica del reddito del socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la definizione agevolata della lite della società non elimina il presupposto per l'accertamento nei confronti del socio, perché non equivale ad autotutela o annullamento dell'atto e perché restano operanti la distinta soggettività fiscale del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 44 e 45 TUIR, per quanto riguarda il quadro presuntivo e la ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto validamente effettuata la notifica del ricorso per cassazione dopo un primo tentativo andato a vuoto, poiché l'Agenzia aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio entro il termine rilevante. Nel merito, ha accolto il primo motivo, affermando che la definizione agevolata della lite da parte della società a ristretta base non fa venir meno il presupposto impositivo nei confronti del socio. Ha richiamato il principio per cui l'accertamento nei confronti della società e quello nei confronti dei soci restano autonomi, e la posizione fiscale del socio è distinta e indipendente da quella dell'ente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La definizione agevolata della lite fiscale della società è un istituto eccezionale di chiusura del rapporto tributario, finalizzato al contenimento del contenzioso e al recupero di gettito, ma non comporta di per sé l'annullamento dell'accertamento né la cessazione del presupposto impositivo nei confronti dei soci.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato, in via subordinata, per contestare la ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento del reddito da partecipazione.
È richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento fiscale.
È richiamato per la valutazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
È richiamato come norma sostanziale sulla qualificazione del reddito da partecipazione.
È richiamato come norma sostanziale sul trattamento dei redditi di partecipazione.
È usato quale parametro temporale per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale da parte della società non estingue automaticamente il presupposto impositivo relativo al socio, quando l'Ufficio gli contesti un reddito di partecipazione fondato sugli esiti dell'accertamento societario.
- L'accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci mantengono autonomia soggettiva e oggettiva: il condono o la definizione della lite di uno non si estende automaticamente agli altri, salvo autonoma adesione al beneficio.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere posta a fondamento dell'accertamento nei confronti del socio anche se la società abbia definito agevolmente la propria lite.
- Quando la notifica di un ricorso per cassazione non vada a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve essere tempestiva, entro un termine ragionevole ancorato alla metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
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