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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03448/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007 con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno sito nel Comune di Baronissi. La controversia in merito era stata decisa sfavorevolmente sia in primo grado sia in appello: la CTR aveva ritenuto che il terreno non fosse certamente agricolo, valorizzando il certificato di destinazione urbanistica, una perizia di parte e il valore definito in sede di imposta di registro dall'acquirente, e aveva affermato che tale valore poteva essere utilizzato induttivamente per determinare la plusvalenza IRPEF, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare il prezzo effettivamente incassato. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 TUIR, sostenendo che al momento della cessione il terreno era qualificato urbanisticamente come area agricola di fondovalle (categoria TAE 3) e quindi non era edificabile, con irrilevanza dell'eventuale successiva variazione urbanistica e dell'intento speculativo; 2) violazione degli artt. 67 TUIR, 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, 2729 c.c. e dell'art. 5 d.lgs. 147/2015, assumendo che la norma sopravvenuta, di interpretazione autentica e retroattiva, esclude che l'esistenza di un maggior corrispettivo sia desumibile solo dal valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, sicché l'Ufficio avrebbe dovuto allegare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, che nel caso mancavano.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al primo. Ha affermato che, alla luce dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, non è più consentito fondare l'accertamento della plusvalenza IRPEF sul solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Poiché l'avviso di accertamento riprodotto nel ricorso non indicava altri elementi, neppure presuntivi, idonei a sorreggere la pretesa fiscale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità. La notifica a Equitalia Sud è stata ritenuta effettuata ai soli fini del litisconsorzio processuale.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986

    La plusvalenza da cessione di terreno rileva solo se il bene rientra nella fattispecie normativamente prevista; la Corte non decide sul primo motivo perché assorbito, ma richiama la disciplina invocata dal ricorrente.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata dal ricorrente per la determinazione della plusvalenza; non è oggetto della ratio decidendi finale.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente come parametro del metodo presuntivo; la Corte esclude che la sola valorizzazione ai fini del registro sia sufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il solo valore definito per l'imposta di registro non basta.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    "si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"

    È norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che impedisce all'Amministrazione di fondare l'accertamento della plusvalenza solo sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di legittimità prospettato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di plusvalenze da cessione di immobili o terreni, il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fungere da base presuntiva per determinare un maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
  • Dopo l'intervento dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, l'Amministrazione finanziaria deve indicare elementi ulteriori rispetto al solo valore utilizzato per il registro, elementi che abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Se l'avviso di accertamento fonda la pretesa esclusivamente sul valore definito in sede di imposta di registro e non allega altri indizi, l'accertamento della plusvalenza non è sorretto da base probatoria sufficiente.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica retroattivamente anche ai rapporti anteriori, imponendo una rilettura della disciplina previgente conforme al nuovo significato normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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