Cassazione Civile, Ordinanza n. 26349/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2013 con cui l’Ufficio ha contestato alla società maggiori redditi d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e risultati degli studi di settore (VM33U) e di una gestione ritenuta antieconomica per il forte scostamento tra fatturato e costi del personale. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la ripresa, seppur già ridotta dall’Ufficio dopo la revisione dello studio di settore. In cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, per asserita mancata spiegazione del rigetto delle sue difese sulla marginalità economica e sulla necessità di mantenere i livelli occupazionali; 2) violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati, dell’onere della prova e dei criteri presuntivi, sostenendo che l’Agenzia non avesse provato con elementi gravi, precisi e concordanti la pretesa incongruenza e che la CTR avesse trascurato le circostanze giustificative addotte; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, assumendo che, trattandosi di società a ristretta base familiare, fosse necessario integrare il contraddittorio con i soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere l’iter logico seguito: la forte riduzione del fatturato non era accompagnata da una corrispondente riduzione del personale e dei relativi costi, risultavano indici di incoerenza economica e persisteva la non congruità dei ricavi anche dopo l’adeguamento dello studio di settore. Ha dichiarato inammissibile, nei fatti, il secondo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e comunque lo ha ritenuto infondato: l’accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che, nel caso concreto, era stato corroborato anche da ulteriori elementi di antieconomicità; inoltre, spettava al contribuente provare le circostanze idonee a escludere l’applicabilità dello standard o a giustificare la gestione antieconomica. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, perché il litisconsorzio necessario tra società e soci non opera per le società di capitali, neppure se a ristretta base partecipativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico-argomentativo decisorio.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
Impone un minimo costituzionale di motivazione, soddisfatto anche da una motivazione concisa ma intellegibile.
Nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Legittima la rettifica del reddito d’impresa in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e di condotte antieconomiche o di inattendibilità della contabilità.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rettifica; nel testo della decisione non emerge una specifica interpretazione autonoma.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
L’onere di provare le condizioni che escludono l’applicabilità dello standard o giustificano l’antieconomicità grava sul contribuente, nel contraddittorio e nel giudizio.
Richiamato nel motivo sul litisconsorzio; il testo della decisione lo collega alla censura processuale, poi respinta.
La Corte esclude il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci in materia di accertamento del reddito della società.
L’obbligo di contraddittorio preventivo opera per gli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore.
Richiamato quale base della rettifica IVA in presenza di elementi presuntivi e di gestione antieconomica.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per censurare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del litisconsorzio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge in tema di accertamento standardizzato e onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
Ha ristretto il vizio motivazionale di legittimità all’omesso esame di fatti storici decisivi.
È richiamato per distinguere il regime delle società di persone, nei quali opera il litisconsorzio necessario con i soci.
art. 13 comma
Il testo è troncato e non consente di individuare con certezza la norma completa o la sua applicazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice; non è necessario che il giudice risponda analiticamente a ogni allegazione, essendo sufficiente una motivazione concisa ma intellegibile.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il procedimento si basa su presunzioni semplici che diventano gravi, precise e concordanti all’esito del contraddittorio con il contribuente; in giudizio, il contribuente può offrire ampia prova contraria, ma deve specificamente dimostrare le circostanze che rendono inapplicabile lo standard o che giustificano lo scostamento.
- Un comportamento imprenditoriale palesemente antieconomico, caratterizzato da forte sproporzione tra costi sostenuti e ricavi dichiarati o da incoerenze gestionali significative, può legittimare la rettifica del reddito mediante presunzioni semplici, purché l’Ufficio abbia elementi complessivi gravi, precisi e concordanti.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle giustificazioni difensive.
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci opera nell’accertamento del reddito delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 TUIR, ma non si estende alle società di capitali, anche se a ristretta base partecipativa.
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