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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto di credito per ottenere il pagamento, in forza di una fideiussione rilasciata il 18 maggio 2010, del saldo passivo di un conto/rapporto di affidamento riconducibile a una società. In primo grado i garanti erano stati condannati a pagare l'importo di euro 285.468,35 in linea capitale, con rigetto delle eccezioni di nullità della garanzia per genericità e indeterminatezza dell'oggetto. In appello avevano sostenuto, da un lato, che la garanzia fosse limitata solo ad anticipi su fatture e a una linea di credito non più concessa; dall'altro, solo nella comparsa conclusionale, avevano dedotto la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI. La Corte d'appello aveva respinto le censure: quanto alla nullità antitrust, aveva rilevato la mancata prova dell'identità delle clausole rispetto a quelle sanzionate; quanto alla natura della garanzia, aveva ritenuto che la fideiussione coprisse un importo massimo di euro 290.000 per tutte le obbligazioni derivanti dal finanziamento relativo a una linea di credito per anticipi salvo buon fine e/o anticipi fatture; inoltre aveva qualificato come tardive, e comunque generiche, le contestazioni sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, formulate solo nelle note/conclusionali e non prima in appello. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, dell'art. 1419 c.c. e degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità totale della fideiussione omnibus per contrasto con la disciplina antitrust; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1418, 1346, 2697, 115 e 116 c.p.c., lamentando la nullità della fideiussione per genericità e indeterminatezza dell'oggetto e la mancanza di prova del credito azionato, anche in relazione agli anticipi concessi durante una moratoria, che avrebbero determinato un debito di importo inferiore. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui le fideiussioni 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle sono nulle solo in parte, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava una rivalutazione del fatto e, soprattutto, non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la tardività delle deduzioni introdotte per la prima volta in sede di appello, che da sola sorreggeva la decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, secondo il principio delle Sezioni Unite, è solo parziale e non totale, in mancanza di prova di una volontà contraria delle parti. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sia perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, sia perché non aggrediva la autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello fondata sulla tardività delle allegazioni nuove introdotte solo in comparsa conclusionale. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come norma che consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    La sua violazione è stata invocata per sostenere la nullità della fideiussione per contrasto con l'intesa anticoncorrenziale.

  • art. 2, comma 3, L. n. 287/1990

    Richiamato, in combinato con l'art. 1419 c.c., come base della nullità parziale delle clausole riproduttive dell'intesa vietata.

  • art. 1419 c.c.

    È stata ritenuta applicabile nel senso della conservazione del contratto al netto delle sole clausole nulle, salvo prova di una diversa volontà negoziale.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto per vizio dell'oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per la dedotta indeterminatezza/illiceità dell'oggetto della fideiussione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla validità della garanzia e sulla debenza del credito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove e delle allegazioni compiuta dai giudici di merito.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nel merito, il giudice non è vincolato a un ordine predeterminato di esame delle questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle sono colpite, in linea di principio, da nullità parziale e non totale, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato; la nullità totale richiede la prova di una diversa volontà delle parti incompatibile con la sopravvivenza del contratto.
  • Chi ricorre per cassazione contro una decisione fondata su più rationes decidendi autonome deve censurare tutte le ragioni poste a base della decisione; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque irrilevante rispetto all'esito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del merito.
  • Le deduzioni e contestazioni nuove formulate per la prima volta in sede conclusionale o in un grado successivo possono essere dichiarate tardive; se la tardività è autonoma ratio decidendi, la sua mancata censura rende inefficace ogni ulteriore critica sul merito.
  • Il giudice di merito, all'interno del tema del merito, non è vincolato da un ordine legale di priorità nell'esame delle questioni, sicché può fondare la decisione su più motivazioni tra loro autonome e sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniNullitàConto corrente
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della prova

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