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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società agricole)

La controversia

La controversia nasce da un fondo rustico venduto da una società agricola a una seconda società, con successivo frazionamento del bene e trasferimento di una porzione anche a una terza acquirente. Due confinanti, coltivatori diretti, avevano ricevuto la comunicazione del preliminare di vendita e avevano dichiarato di voler esercitare la prelazione agraria. Sostenevano che, prima della scadenza del termine per il pagamento del prezzo, la venditrice aveva reso impossibile l’esercizio effettivo del diritto trasferendo il bene a terzi in modo tale da eludere la prelazione. In giudizio domandavano il retratto agrario sull’intero bene, in subordine la responsabilità contrattuale della venditrice e quella extracontrattuale delle altre convenute. In cassazione formularono quattro motivi: 1) violazione dell’art. 8 L. 590/1965 e dell’art. 7 L. 817/1971, per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo o mancante il pagamento del prezzo senza considerare che il termine trimestrale decorreva dalla notifica e non dall’esercizio della prelazione; 2) violazione degli artt. 1359 e 1460 c.c., assumendo che il mancato avveramento della condizione del pagamento fosse imputabile alla venditrice e che il loro rifiuto di pagare fosse giustificato dall’inadempimento altrui; 3) nullità per omesso esame dei motivi di appello relativi alla nullità dell’operazione negoziale per frode alla legge ex art. 1344 c.c.; 4) violazione, sotto altro profilo, delle norme sulla prelazione agraria e dei principi di correttezza, buona fede, inadempimento, responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, per non avere i giudici di merito considerato la pretesa condotta elusiva e fraudolenta delle convenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in primo luogo che il ricorso era carente, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, perché non riportava adeguatamente le difese delle controparti, la decisione di primo grado e le difese in appello. Ha poi osservato che, anche a voler esaminare i motivi, ciascuno sarebbe stato comunque inammissibile: il primo perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza impugnata e costruito in parte su un "non motivo"; il secondo perché introduceva questioni non trattate nella sentenza senza indicare dove fossero state dedotte nei precedenti gradi; il terzo perché si doleva di una pretesa omessa pronuncia, mentre la Corte d’appello aveva implicitamente assorbito le questioni; il quarto per difetto di specificità e per mancato raffronto tra le norme asseritamente violate e la motivazione della sentenza. È stata inoltre respinta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito di ammissibilità impone una narrazione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; non può essere supplito dalla sentenza impugnata o dal controricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il motivo deve indicare con precisione la decisione censurata e le ragioni della sua erroneità, con raffronto tra norme invocate e motivazione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra il precetto normativo e la motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia assorbito le questioni o le abbia implicitamente decise con la soluzione assorbente.

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    È richiamato come norma sulla prelazione agraria e sul termine per il pagamento del prezzo, ma la Corte non entra nel merito della sua esatta applicazione per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    È richiamato in tema di prelazione agraria, senza una statuizione di merito nel provvedimento.

  • art. 1359 c.c.

    La questione della finzione di avveramento della condizione è stata ritenuta nuova o comunque non trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 1460 c.c.

    La questione dell’eccezione di inadempimento è stata ritenuta nuova o comunque non trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 1344 c.c.

    La doglianza sulla frode alla legge non è stata esaminata nel merito perché la censura era formulata come omessa pronuncia/assorbimento.

  • artt. 1175, 1176, 1218, 1337, 1375, 2043 c.c.

    Sono richiamati dai ricorrenti per sostenere la mala fede, l’inadempimento e la responsabilità delle controparti, ma la Corte non affronta il merito per difetto di specificità e inammissibilità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per abuso del processo presuppone una condotta oggettivamente valutabile come uso indebito dello strumento impugnatorio; la mera infondatezza del ricorso non basta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa; la mancanza delle difese delle parti, della decisione di primo grado e dello svolgimento processuale integra inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca una statuizione non contenuta nella decisione, esso si risolve in un non motivo.
  • Le questioni giuridiche non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza indicare specificamente in quale atto dei gradi di merito siano state dedotte.
  • L’omessa pronuncia non è configurabile quando la questione risulti assorbita da una decisione assorbente o implicitamente rigettata; in tal caso la censura va impostata contro l’assorbimento, non come omissione.
  • Nel dedurre violazione di legge è necessario indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e metterlo in relazione puntuale con le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede qualcosa di più della semplice soccombenza o infondatezza: occorre un uso oggettivamente abusivo dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePrelazione agraria
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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