Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
Un imprenditore individuale, fallito con sentenza del 2009, ha chiesto entro l’anno dalla chiusura della procedura di essere ammesso all’esdebitazione. Il Tribunale di Trento ha rigettato l’istanza ritenendo ostativa una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di omessa tenuta delle scritture contabili. In reclamo la Corte d’appello ha corretto la motivazione sul requisito soggettivo, affermando che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non impedisce di per sé l’esdebitazione se il reato è estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p., ma ha respinto ugualmente la domanda perché ha ritenuto insussistente il requisito oggettivo del soddisfacimento, anche solo parziale, dei creditori concorsuali, valorizzando una percentuale di riparto ritenuta irrisoria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio, sostenendo che la Corte d’appello avesse esaminato un tema nuovo senza previa instaurazione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 142 l. fall. e dell’art. 116 c.p.c., contestando la valutazione di irrisorietà del soddisfacimento dei creditori; 3) invocazione dell’art. 280 d.lgs. 14/2019, ritenuto più favorevole perché non richiederebbe più il requisito oggettivo. L’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha accolto il reclamo originario concedendo al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato INPS e INAIL, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali fosse integrato anche da una percentuale del 4,09%, non potendosi parlare di soddisfacimento "affatto irrisorio" secondo l’interpretazione consolidata dell’art. 142 l. fall.
Norme richiamate
primo comma, n. 6; comma 2
il beneficio dell’esdebitazione richiede i presupposti soggettivi del comma 1 e, quanto al comma 2, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali; tale requisito è integrato se i creditori non sono rimasti totalmente insoddisfatti e il soddisfacimento non è affatto irrisorio.
la sentenza di applicazione della pena non preclude automaticamente l’esdebitazione se il reato è estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., anche senza riabilitazione.
l’estinzione del reato rileva ai fini dell’assenza dell’ostacolo soggettivo all’esdebitazione, pur in presenza di sentenza ex art. 444 c.p.p.
non è violato il contraddittorio quando la questione decisa in appello era già stata introdotta nel giudizio di primo grado e riproposta dalla parte vittoriosa in sede di reclamo.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio e del giusto processo, esclusa dalla Corte.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e la stima dell’irrisorietà del soddisfacimento, ma ritenuto mal fondato alla luce dei criteri sull’esdebitazione.
il ricorrente lo invocava come disciplina sopravvenuta più favorevole; il motivo è stato dichiarato assorbito.
norma sul reclamo avverso il decreto del tribunale in materia concorsuale.
art. 217, secondo comma, l. fall.
fattispecie penale per omessa tenuta delle scritture contabili richiamata come antecedente ostativo valutato in primo grado.
art. 1751-bis, n. 1
titolarità di un privilegio che ha assorbito parte dell’attivo distribuito nella procedura fallimentare.
art. 1, comma 6, lett. a, n. 13, l. n. 80/2005
richiamata quale indice del favor legislativo per l’istituto dell’esdebitazione.
nuova disciplina dell’esdebitazione menzionata come non necessaria ai fini della decisione, perché il motivo è risultato assorbito.
Massime di principio
- In tema di esdebitazione del fallito, il requisito del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali è integrato quando almeno una parte dei debiti è stata pagata e la percentuale di soddisfacimento non è totalmente inesistente o affatto irrisoria; non occorre un pagamento significativo in senso elevato, ma solo una soddisfazione non meramente simbolica.
- La nozione di "prudente apprezzamento" del giudice, in materia di esdebitazione, deve essere letta in modo conforme alla Costituzione e al favor legislativo per l’istituto, così da evitare valutazioni arbitrarie o disomogenee tra casi analoghi.
- La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non costituisce di per sé ostacolo alla concessione dell’esdebitazione quando il reato risulti estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., anche in assenza di riabilitazione.
- Non sussiste violazione del contraddittorio se la questione decisa dal giudice di appello era già stata introdotta nel giudizio di primo grado e riproposta dalla parte vittoriosa, anche senza reclamo incidentale.
- Quando la decisione di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e concedere direttamente il beneficio richiesto, cassando il provvedimento impugnato.
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