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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta da una debitrice per ottenere la declaratoria di nullità del pignoramento immobiliare eseguito nei suoi confronti, assumendo che il titolo esecutivo originario fosse venuto meno perché il decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione era stato caducato dall’accoglimento dell’opposizione al monitorio proposta dalla stessa debitrice. In primo grado il Tribunale, pur accertando che la società opposta non aveva diritto a procedere in forza di quel decreto ingiuntivo, respingeva la domanda diretta a far dichiarare illegittima l’intera procedura esecutiva. In appello la debitrice impugnava la decisione, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’impugnazione per mancata rituale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari del processo esecutivo, ritenendo insufficiente la notificazione dell’atto di integrazione effettuata ad avvocati che non risultavano collegati con i soggetti da evocare e osservando che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita personalmente, non potendo valere la nomina del difensore nella sola fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione delle norme su notificazioni, valutazione delle prove e onere probatorio, per sostenere la ritualità della notifica via PEC degli atti di integrazione; violazione delle norme sul contraddittorio e sull’opposizione all’esecuzione, per censurare l’ordine di integrazione disposto in appello; violazione dell’art. 91 c.p.c. per contestare la condanna alle spese, sostenendo che non vi fosse soccombenza integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non si era formato alcun giudicato sulla ritualità della notifica e che la notifica via PEC ad avvocati privi di rapporti con le parti da integrare non era idonea a sanare il difetto, trattandosi di soggetti che dovevano essere destinatari della notifica personalmente. Ha respinto il secondo motivo richiamando la giurisprudenza sul litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive e la legittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., precisando che anche qui la notificazione doveva essere personale ai litisconsorti pretermessi. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, osservando che la soccombenza va valutata sull’esito complessivo della lite e che può sussistere anche quando la decisione sia sfavorevole per ragioni di rito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore delle controparti non adesive, ha liquidato somme ulteriori ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali per censurare l’erronea valutazione della ritualità della notificazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento del materiale processuale; la Corte non ha ravvisato errori decisivi.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per prospettare un preteso giudicato sulla ritualità della notifica, escluso dalla Corte.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha ritenuto comunque invalida la notificazione effettuata al difensore privo di collegamento con la parte.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all’onere probatorio; non ha inciso sull’esito, essendo stata reputata non rituale la notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato quale parametro per l’omesso esame; la Corte non ha riscontrato il vizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la legittimità dell’ordine di integrazione; motivo respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso l’erroneità dell’ordine di integrazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma dell’opposizione all’esecuzione richiamata nella censura relativa all’ordine di integrazione del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    Fondamento legittimo dell’ordine di integrazione del contraddittorio in appello, in presenza di litisconsorzio necessario anche processuale.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta perché la soccombenza va valutata sull’esito complessivo della lite.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la responsabilità aggravata per il rigetto conforme alla proposta accelerata, liquidando somme in favore delle controparti e della Cassa delle ammende.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e la conformità del rigetto alla stessa.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della motivazione nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive sussiste litisconsorzio necessario tra i soggetti che hanno partecipato al processo esecutivo o che ne sono comunque litisconsorti necessari, sicché l’impugnazione deve essere notificata a tutti i soggetti da integrare.
  • L’integrazione del contraddittorio disposta in appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c. deve essere eseguita in modo rituale e, quando il destinatario non sia validamente rappresentato nel giudizio di cognizione, la notificazione va effettuata personalmente alla parte e non al difensore nominato solo per altra fase processuale.
  • La notifica dell’atto di impugnazione a un difensore privo di collegamento con la parte destinataria è insanabilmente viziata e non è idonea a perfezionare l’integrazione del contraddittorio.
  • La soccombenza ai fini delle spese va valutata con riferimento all’esito complessivo della lite, e può ricorrere anche se la decisione sfavorevole è fondata su una ragione di rito.
  • Il rigetto del ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicatoNullità

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