Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il garante aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, in quanto ingiunto in solido con la società debitrice principale e con altro coobbligato al pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario. In sede di merito aveva dedotto la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto nel 2007 per la presenza di clausole conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dall’Autorità di settore. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, valorizzando anche il profilo della tardività della questione in primo grado e compensando le spese. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: violazione degli artt. 1936 ss. e 2697 c.c. e degli artt. 2, 13 e 15 l. n. 287/1990, per non avere riconosciuto la natura anticoncorrenziale delle clausole; violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e degli artt. 1936 ss. e 1418 c.c., sostenendo che la nullità antitrust si estenderebbe ai contratti "a valle"; violazione dell’art. 360 c.p.c. per errore di sussunzione e per mancato riconoscimento della nullità della fideiussione conforme al modello illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico e unitario, senza una specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, e dunque non rispettavano il principio di specificità richiesto per il ricorso per cassazione. Inoltre, il ricorrente non si confrontava con il successivo arresto delle Sezioni Unite n. 41994/2021, secondo cui nei contratti di fideiussione "a valle" di intese vietate è configurabile una nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà delle parti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come disciplina della fideiussione, ma non idonei a fondare la pretesa nullità totale del contratto in presenza di clausole asseritamente anticoncorrenziali.
Evocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, senza che la Corte ravvisasse una censura specifica e pertinente alla motivazione di merito.
artt. 2, 13 e 15 L. n. 287/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi antitrust; la Corte ribadisce, alla luce delle Sezioni Unite, che la nullità ex art. 2 L. 287/1990 colpisce solo le clausole riproduttive dell’intesa vietata, non necessariamente l’intero contratto.
Norma antitrust ritenuta fonte, nei contratti "a valle", di una nullità parziale limitata alle clausole che recepiscono l’intesa restrittiva della concorrenza.
Evocato come base della nullità del contratto, ma non nel senso di una nullità totale automatica della fideiussione.
Applicato, in combinazione con la disciplina antitrust, per affermare la nullità parziale del contratto e la conservazione del resto del regolamento negoziale salvo diversa volontà delle parti.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente l’errore denunciato e raccordarlo alla motivazione impugnata; la deduzione generica di errore di sussunzione non è sufficiente.
Richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione e la necessità di una critica vincolata, con indicazione puntuale delle ragioni di censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e strettamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o unitaria, che non indichi puntualmente l’errore di diritto o di sussunzione, è inammissibile.
- Quando si invoca la nullità antitrust di una fideiussione conforme allo schema ABI, occorre confrontarsi con il principio per cui la nullità colpisce solo le clausole che riproducono l’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale; non è automaticamente configurabile la nullità totale del contratto.
- Il motivo di ricorso che prospetti la nullità del contratto deve misurarsi con l’intero percorso argomentativo della decisione di merito e con gli eventuali arresti nomofilattici sopravvenuti; l’omesso confronto con tali precedenti può determinare l’inammissibilità della censura.
- La nullità parziale ex art. 1419 c.c. consente la conservazione del contratto in relazione alle clausole non colpite dall’illiceità, salvo che risulti che le parti non avrebbero contratto senza le clausole nulle.
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