Cassazione Civile, Ordinanza n. 33226/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI dovuta per l'anno 2008, emessa in base a un presupposto avviso di accertamento. In primo grado era stata accolta l'impugnazione della contribuente per asserita nullità della notifica dell'atto presupposto, in particolare per l'omesso invio della raccomandata informativa. La Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, ritenendo valida la notifica diretta dell'avviso a mezzo servizio postale secondo la disciplina speciale applicabile agli enti impositori. In Cassazione l'erede della contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme del processo tributario e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Comune si fosse inizialmente costituito con memoria di stile e che le difese sulla modalità di notifica fossero state introdotte solo successivamente, con conseguente preclusione; 2) violazione delle norme sulla notificazione postale e dell'art. 140 c.p.c., assumendo che la notifica dell'avviso richiedesse la raccomandata informativa e non potesse essere disciplinata dal solo regolamento postale sui termini di giacenza; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su ulteriori questioni: tardività ultraquinquennale dell'accertamento, asserito difetto di motivazione dell'ingiunzione, inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e mancato deposito dell'avviso di giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la tardiva costituzione del resistente comporta solo la decadenza da eccezioni e istanze non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce di contestare i fatti costitutivi, il diritto invocato o l'ammissibilità delle domande; inoltre, nel processo tributario la produzione documentale è consentita fino ai termini di legge e, ratione temporis, anche in appello. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che per la notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte degli enti impositori si applica la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessaria la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario e, per le notifiche ex art. 14 l. n. 890/1982, il perfezionamento segue il regolamento postale, con presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Ha parimenti disatteso il terzo motivo, osservando che la presunta decadenza andava fatta valere con impugnazione dell'avviso di accertamento ormai definitivo, che le censure sulla conoscenza dell'atto erano generiche e incompatibili con la validità della notifica accertata, e che il vizio di motivazione dell'ingiunzione non risultava adeguatamente devoluto e, comunque, atteneva in realtà all'atto presupposto già ritenuto ritualmente notificato. È stato anche disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3
La tardiva costituzione del resistente non comporta, di per sé, una sanzione di inammissibilità, restando ferme le preclusioni sulle eccezioni non rilevabili d'ufficio se non esercitate tempestivamente.
La doglianza è stata ritenuta infondata perché le difese e i documenti ritualmente acquisiti possono essere valutati dal giudice nel rispetto delle regole del processo.
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
Per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte degli enti impositori si applica la disciplina del servizio postale ordinario, senza necessità di intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
l. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa; la Corte ha escluso che, nella notifica diretta ex art. 14, tali formalità fossero necessarie nei termini prospettati.
La Corte ha escluso che la fattispecie fosse soggetta a tale schema notificatorio, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta disciplinata da regole speciali.
d.m. 1 ottobre 2008, art. 25
Invocato dalla ricorrente per i termini di giacenza; la Corte ha invece applicato il regolamento postale proprio della notifica diretta.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e della trasparenza, senza esito favorevole nel caso concreto.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte perché le questioni dedotte risultavano incompatibili con l'accertata ritualità della notifica o non adeguatamente devolute in appello.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
La pretesa decadenza per tardiva notifica dell'accertamento è stata ritenuta da far valere contro l'atto impositivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario opera per le notifiche postali ordinarie e può essere vinta solo dalla prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 24 Cost.
È richiamato per affermare il diritto della parte resistente a difendersi nel merito, anche se costituita tardivamente, nei limiti consentiti dalle preclusioni processuali.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato a sostegno dell'esigenza di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente alla Corte, ove possibile, di decidere nel merito della questione omessa.
La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Richiamato in via analogica nei precedenti sulla notifica diretta a mezzo posta, a conferma della specialità e semplificazione del relativo regime.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
È menzionato come disciplina diversa e più generale rispetto alla notifica diretta postale degli atti impositivi.
d.P.R. 29 settembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario comporta la decadenza dalle sole eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non ancora esercitate, ma non determina l'inammissibilità automatica delle difese né priva la parte del diritto di contestare i fatti costitutivi della pretesa o l'ammissibilità della domanda.
- Quando l'ente impositore procede alla notifica diretta dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, trova applicazione la disciplina speciale della notifica postale e non quella dell'ufficiale giudiziario: non è necessaria la relata di notifica, e la consegna al recapito del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto.
- Le censure relative alla tardività dell'atto impositivo o alla decadenza dell'Amministrazione devono essere fatte valere impugnando l'atto presupposto, se questo sia stato ritualmente notificato e sia divenuto definitivo; non possono essere efficacemente riproposte contro l'atto di riscossione consequenziale.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a questioni effettivamente devolute al giudice di merito e non incompatibili con la statuizione resa; se la decisione su un profilo principale rende logicamente assorbite o incompatibili le ulteriori eccezioni, la censura non può trovare accoglimento.
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