Cassazione Civile, Ordinanza n. 39661/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di euro 15.112,60, desunto da versamenti e movimentazioni bancarie rilevate su un conto corrente formalmente intestato al marito della contribuente, ma da lei utilizzato in forza di delega di firma. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo, da un lato, che le rimesse non fossero sicuramente riferibili alla contribuente perché non cointestataria del conto e, dall'altro, che fossero presumibilmente dovute a liberalità di una parente del marito, sulla base di una dichiarazione scritta. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la disponibilità sostanziale del conto da parte della contribuente, pur non cointestataria, rendeva applicabile la presunzione bancaria e imponeva a lei di giustificare le movimentazioni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2697 c.c. e 46-47 d.P.R. 445/2000, censurando come illogica e priva di adeguato valore probatorio la valorizzazione della dichiarazione della zia del marito, priva di data certa e insufficiente a dimostrare l'origine non imponibile delle somme. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati: la presunzione di cui all'art. 32 opera negli accertamenti bancari e il contribuente deve offrire prova analitica della non imponibilità di ciascun versamento; nel caso concreto la mera dichiarazione scritta prodotta non era sufficiente, ma andava verificata alla luce di ulteriori elementi. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di tardività e di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondati i due motivi dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito alla luce del corretto regime probatorio degli accertamenti bancari e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nelle indagini finanziarie costituisce base della presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve giustificare provenienza e destinazione delle movimentazioni e fornire prova analitica della non imponibilità dei singoli versamenti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel primo motivo quale norma violata insieme all'art. 32, senza autonoma elaborazione ulteriore nel testo.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale disposizione parallela a quella sulle indagini bancarie; conferma la presunzione legale in favore dell'erario negli accertamenti IVA.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito.
Invocato per ribadire l'onere della prova in capo al contribuente rispetto alla non imponibilità delle somme contestate.
artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamati nel secondo motivo per contestare l'efficacia probatoria della dichiarazione scritta prodotta dalla contribuente.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato in relazione alla domanda di definizione agevolata e alla necessità della documentazione attestante la presentazione dell'istanza e il pagamento, che nel caso mancavano; la Corte ha comunque proseguito l'esame del merito.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato per affermare che la sospensione dei termini di impugnazione opera ex lege per le liti definibili, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di definizione.
Richiamato indirettamente per escludere che la presunzione legale bancaria debba rispettare i requisiti delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, la presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera a favore dell'erario anche quando il conto non sia formalmente intestato al contribuente, ma sia da questi sostanzialmente utilizzato o messo a disposizione da un soggetto terzo fondatamente collegato alla sua sfera economica.
- Per superare la presunzione bancaria il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione e della sua non imponibilità; non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva.
- La presunzione legale sugli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
- Una dichiarazione scritta di terzo, specie se priva di data certa e non corroborata da ulteriori elementi oggettivi, ha al più valore indiziario e non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione bancaria.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente per ciascuna operazione contestata e dar conto in sentenza delle ragioni dell'eventuale superamento della presunzione fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →