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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39661/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di euro 15.112,60, desunto da versamenti e movimentazioni bancarie rilevate su un conto corrente formalmente intestato al marito della contribuente, ma da lei utilizzato in forza di delega di firma. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo, da un lato, che le rimesse non fossero sicuramente riferibili alla contribuente perché non cointestataria del conto e, dall'altro, che fossero presumibilmente dovute a liberalità di una parente del marito, sulla base di una dichiarazione scritta. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la disponibilità sostanziale del conto da parte della contribuente, pur non cointestataria, rendeva applicabile la presunzione bancaria e imponeva a lei di giustificare le movimentazioni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2697 c.c. e 46-47 d.P.R. 445/2000, censurando come illogica e priva di adeguato valore probatorio la valorizzazione della dichiarazione della zia del marito, priva di data certa e insufficiente a dimostrare l'origine non imponibile delle somme. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati: la presunzione di cui all'art. 32 opera negli accertamenti bancari e il contribuente deve offrire prova analitica della non imponibilità di ciascun versamento; nel caso concreto la mera dichiarazione scritta prodotta non era sufficiente, ma andava verificata alla luce di ulteriori elementi. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di tardività e di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondati i due motivi dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito alla luce del corretto regime probatorio degli accertamenti bancari e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, la presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera a favore dell'erario anche quando il conto non sia formalmente intestato al contribuente, ma sia da questi sostanzialmente utilizzato o messo a disposizione da un soggetto terzo fondatamente collegato alla sua sfera economica.
  • Per superare la presunzione bancaria il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione e della sua non imponibilità; non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva.
  • La presunzione legale sugli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
  • Una dichiarazione scritta di terzo, specie se priva di data certa e non corroborata da ulteriori elementi oggettivi, ha al più valore indiziario e non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione bancaria.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente per ciascuna operazione contestata e dar conto in sentenza delle ragioni dell'eventuale superamento della presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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