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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzi e P.A.)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi relativa a crediti da ritardato espletamento dell'attività giudiziaria ai sensi della legge n. 89 del 2001. In sede esecutiva, il creditore interveniente chiedeva di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate nell'esecuzione promossa da altro creditore. Alcuni terzi avevano reso dichiarazioni positive e somme erano state accantonate, ma il giudice dell'esecuzione aveva escluso il credito dell'interveniente e distribuito solo le somme relative a uno dei terzi, ritenendo, tra l'altro, carente la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'interveniente propose opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. In Cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 5 quinquies l. 89/2001, dell'art. 12 preleggi e, in relazione, degli artt. 499, comma 4, e 500 c.p.c., sostenendo una diversa disciplina dell'intervento nell'esecuzione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 55, comma 2-bis, d.l. 83/2012, per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 3) violazione degli artt. 547 e 548 c.p.c. per l'omessa procedura conseguente alla mancata dichiarazione del terzo. La Corte, richiamando precedenti analoghi, ha ritenuto i motivi infondati perché l'intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell'azione esecutiva e, in difetto di una disciplina espressa diversa, si applicano per analogia le norme dettate per l'esercizio dell'azione esecutiva nelle forme ordinarie; inoltre, l'intervento è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, non a quella vigente al momento del primo pignoramento. Nelle more, il ricorrente ha dichiarato che il proprio credito era stato soddisfatto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere; la Corte ha accolto tale richiesta e ha deciso solo sulle spese secondo soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto soddisfacimento del credito del ricorrente. Tuttavia, poiché non risultavano rinuncia alle spese da parte delle controparti né accordo stragiudiziale, ha provveduto alla loro liquidazione applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori e esborsi secondo la posizione processuale di ciascuna parte. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 5 quinquies l. 89/2001

    Richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di esecuzione su crediti da equa riparazione; la Corte ne dà lettura in coerenza con i precedenti, ritenendo infondate le censure che pretendevano di escludere l'applicazione della disciplina ordinaria dell'intervento esecutivo.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato in relazione al criterio ermeneutico seguito dal ricorrente; la Corte non accoglie una lettura restrittiva che deroghi all'applicazione analogica delle norme sull'azione esecutiva.

  • art. 499, comma 4, c.p.c.

    Invocato per sostenere la disciplina dell'intervento del creditore nell'esecuzione; la Corte ritiene che, in assenza di disciplina speciale diversa, le regole dell'esecuzione ordinaria si applichino anche all'intervento.

  • art. 500 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'intervento esecutivo; la Corte ne conferma l'applicabilità in via analogica alla forma di intervento nella procedura esecutiva in esame.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso lamentava omessa pronuncia; la Corte, reputando infondati i presupposti sostanziali delle censure, non ravvisa un vizio decisorio idoneo a fondare l'accoglimento.

  • art. 55, comma 2-bis, d.l. 83/2012

    Richiamato in relazione alla questione della legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la censura è respinta alla luce della disciplina dell'intervento esecutivo applicata dalla Corte.

  • art. 547 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi; la Corte ritiene infondato il motivo che lamentava l'omessa procedura conseguente alla mancata dichiarazione.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della mancata dichiarazione del terzo; la Corte non accoglie la doglianza del ricorrente.

  • art. 23, comma 9, d.l. 137/2020

    Norma processuale richiamata per lo svolgimento della camera di consiglio con modalità semplificate.

  • L. 176/2020

    Norma di conversione del d.l. 137/2020 richiamata per la disciplina della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non viene applicato il raddoppio del contributo unificato, perché la Corte afferma che la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 499 c.p.c.

    Richiamato, insieme al comma 4, per la disciplina generale dell'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato per gli effetti processuali della mancata dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi.

Massime di principio

  • L'intervento del creditore nel processo esecutivo costituisce una modalità di esercizio dell'azione esecutiva e, salvo diversa disciplina espressa, è soggetto alle norme dell'esecuzione ordinaria applicabili per analogia.
  • Nel processo esecutivo, il creditore interveniente è regolato dalla disciplina vigente al momento in cui compie l'intervento, non da quella esistente al momento della notifica del pignoramento iniziale.
  • Le doglianze che presuppongono una disciplina speciale dell'intervento esecutivo, ma non dimostrano un'effettiva deroga normativa, sono infondate se contrastano con l'assetto generale dell'esecuzione forzata.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, pertanto non può essere applicato in via estensiva o analogica al di fuori dei casi tipici previsti dalla legge.
  • Quando sopravviene il soddisfacimento del credito, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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