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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da numerosi medici specializzati, di condanna solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di alcuni ministeri al risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri e rigettato le domande ritenendole prescritte e comunque infondate. La corte d'appello aveva confermato il rigetto sul rilievo assorbente della prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la conferma del difetto di legittimazione passiva; la motivazione sulla prescrizione; il dies a quo della prescrizione, che secondo loro non poteva decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo da un momento successivo, quando si sarebbero chiariti i profili di giurisdizione, azione esperibile e legittimazione passiva; l'omessa pronuncia su vari motivi d'appello relativi alla spettanza del credito in relazione a specifiche posizioni e specializzazioni; infine la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., i motivi sulla prescrizione, perché la decisione di merito era conforme a un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive in materia di specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che aveva reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato. Ha inoltre escluso che vi fosse un vero vizio di omessa pronuncia, poiché la corte d'appello aveva dichiarato assorbiti gli altri motivi di gravame una volta ritenuta la prescrizione. Sono stati poi dichiarati inammissibili i motivi sulle spese, sia perché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sia perché la liquidazione non risultava oltre i parametri applicabili e i ricorrenti non avevano indicato con precisione quale fosse il preteso superamento tariffario. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata costituzione difensiva delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione

  • art. 332 c.p.c.

    per i litisconsorti facoltativi non notificati l'impugnazione non richiede ordine di rinnovazione quando per essi la preclusione è già maturata

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento devono essere riuniti

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel dibattito sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dai ricorrenti

  • art. 101 Cost.

    non è violato dal giudice che si conformi alla giurisprudenza di legittimità, poiché ciò realizza applicazione della legge come interpretata dalla Corte

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva, ma il ricorso non supera il consolidato orientamento sulla legittimazione dello Stato

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione sulla prescrizione, ma la Corte ritiene il motivo infondato/inammissibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese possono essere poste a carico della parte soccombente; la loro quantificazione è sindacabile solo nei limiti del divieto di porre spese a carico del vincitore o di motivazione illogica/erronea

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è liberamente censurabile in cassazione

  • art. 97, primo comma, c.p.c.

    consente, in presenza di più soccombenti, la condanna di ciascuno alle spese in proporzione del rispettivo interesse

  • art. 4 l. n. 260 del 1958

    la costituzione di un diverso organo statale non impedisce, in presenza della Presidenza del Consiglio evocata, la sanatoria della irregolarità

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi aveva già ottenuto sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo dello Stato

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, non ai corsi precedenti

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    i parametri tariffari non vincolano rigidamente il giudice ai valori medi; è necessario giustificare solo scostamenti apprezzabili

  • art. 6 d.m. n. 55 del 2014

    prevede un aumento del compenso in determinati casi, richiamato nel calcolo della liquidazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data in cui il legislatore nazionale ha reso definitivo l'inadempimento residuo con una disciplina di riconoscimento parziale del credito.
  • L'eventuale incertezza su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva non impedisce, di per sé, il decorso della prescrizione, perché il danneggiato può agire e interrompere la prescrizione anche in via stragiudiziale e, quanto alla giurisdizione, dispone degli strumenti processuali per risolvere il conflitto.
  • Il giudice di merito che si conformi a un orientamento consolidato della Corte di cassazione non viola l'art. 101 Cost., ma applica la legge come interpretata in via nomofilattica.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello dichiari assorbiti gli ulteriori motivi di gravame per effetto della decisione su una questione preliminare o assorbente.
  • La compensazione delle spese e la loro liquidazione entro i parametri tariffari appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se si deduce e dimostra uno scostamento normativamente rilevante o il superamento dei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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