Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile di sua proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, deducendo tra l'altro il difetto di motivazione. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la CTR della Puglia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo la motivazione dell'atto meramente apparente perché limitata al richiamo generico al diverso rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona e a non meglio specificati interventi di riqualificazione urbana e viabilità interna. In cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 del d.lgs. 546/1992 per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito del contenzioso amministrativo sugli atti presupposti; (2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché richiamava il provvedimento di attivazione della procedura revisionale e le ragioni del riclassamento; (3) violazione dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004 e dell'art. 61 del d.P.R. 1142/1949, deducendo che la procedura di revisione per microzone avrebbe natura speciale e che il confronto perequativo va svolto fra microzone nel loro complesso. Il contribuente non si è costituito nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la pregiudizialità del giudizio amministrativo perché non risultava la coincidenza soggettiva tra i due giudizi e perché, comunque, il provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al giudice amministrativo incideva su interessi legittimi e non su diritti soggettivi in giurisdizione esclusiva. Quanto al merito, ha confermato che nel caso di riclassamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 l'obbligo di motivazione è rigoroso e non può essere assolto con formule generiche sul solo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona. L'atto deve indicare in concreto gli elementi che hanno interessato la microzona, le fonti, i criteri e il modo in cui tali elementi incidono sulla singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare la revisione. La CTR aveva quindi correttamente applicato i principi di legittimità richiamati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non si era costituito.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è configurabile nel caso esaminato perché mancava la coincidenza soggettiva tra i giudizi e il giudizio amministrativo non aveva a oggetto diritti soggettivi in giurisdizione esclusiva.
Richiamato per escludere la necessità di sospendere il processo tributario in pendenza del giudizio amministrativo sugli atti presupposti.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari deve essere commisurato alla natura dell'atto; nel riclassamento catastale deve essere particolarmente rigoroso.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
La revisione per microzone è ammessa solo al ricorrere di uno scostamento significativo dei valori medi e richiede la verifica dei presupposti e una motivazione analitica del provvedimento applicato alla singola unità.
art. 61 d.P.R. 1142/1949
Invocato unitamente alla disciplina catastale per sostenere che il classamento deve essere giustificato secondo i criteri normativi di stima.
art. 3, comma 154, lett. e), L. 662/1996
La procedura ex comma 335 non si sottrae ai criteri ordinari che impongono di considerare i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona nel medesimo contesto cronologico.
Gli elementi motivazionali devono essere coerenti con i fattori catastali rilevanti, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'amministrazione deve motivare in modo specifico e analitico l'atto, indicando gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sulla singola unità immobiliare; il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale non è sufficiente.
- La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata in giudizio mediante difese successive dell'amministrazione: la sufficienza della motivazione va valutata ex ante, sulla base del contenuto dell'atto impugnato.
- La sospensione del processo tributario per pregiudizialità amministrativa richiede la sussistenza dei presupposti di legge, inclusa la coincidenza soggettiva tra i giudizi; in mancanza, il giudice tributario può decidere autonomamente.
- La revisione per microzone non mira a correggere errori del classamento originario della singola unità né a recepire genericamente l'andamento del mercato, ma a riallineare la rendita in presenza di un effettivo incremento comparativo del valore medio della microzona rispetto al resto del comune.
- Quando la revisione catastale incide su una rendita già definita, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le ragioni concrete del nuovo classamento per poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
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