Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore servizio pubblico)
La controversia
I proprietari di un immobile sito nel territorio comunale lamentavano infiltrazioni ed esalazioni maleodoranti provenienti dalla rete fognaria. Dopo aver svolto un procedimento di accertamento tecnico preventivo contro la società incaricata della gestione delle fognature, agivano in giudizio per il risarcimento dei danni contro la società medesima e contro il Comune, chiedendo la condanna di ciascuno per il titolo e nella misura ritenuti di giustizia. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame dei proprietari e accolto l'appello incidentale del Comune sulle spese. In cassazione i ricorrenti proponevano sei motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte definisce il ricorso in rito per difetto di valida procura speciale al difensore: la procura prodotta era quella rilasciata nel 2009 in primo grado, quindi anteriore alla sentenza impugnata e non idonea a sorreggere il ricorso per cassazione ex art. 365 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché il difensore dei ricorrenti non era munito di una procura speciale valida per il giudizio di legittimità. La procura in atti, rilasciata nell'ambito del giudizio di primo grado e formulata per "ogni stato grado e fase del presente procedimento", non soddisfaceva il requisito della specialità né quello della posteriorità rispetto alla sentenza impugnata. Conseguentemente, la Corte ha condannato l'avvocato che aveva sottoscritto il ricorso al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a suo carico, se dovuto.
Norme richiamate
La procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere speciale ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; una procura rilasciata per i gradi di merito, anche se formulata per ogni stato e grado del giudizio, non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il difensore deve essere munito di procura speciale effettivamente riferibile al ricorso proposto, e tale requisito non è soddisfatto da una procura rilasciata in un precedente grado di merito, anche se ampia nella formula.
- La procura speciale per cassazione deve risultare successiva alla sentenza impugnata, perché solo così è assicurata con certezza giuridica la volontà della parte di impugnare quella specifica decisione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, la responsabilità processuale dell'attività svolta ricade sul difensore, con conseguente condanna alle spese a suo carico e, se dovuto, applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di inammissibilità per difetto di procura speciale, il difensore è considerato l'unica controparte processuale ai fini della regolazione delle spese nei confronti dei controricorrenti.
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