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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2008 alcuni laureati in medicina, poi iscritti a scuole di specializzazione, agirono nei confronti di più amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dell'Italia, delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione per i frequentanti le scuole di specializzazione. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non provato che le scuole frequentate avessero i requisiti richiesti dal diritto comunitario. La Corte d'appello accolse l'impugnazione e condannò la sola Presidenza del Consiglio al risarcimento, liquidando il danno in via equitativa nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, prendendo come parametro l'importo previsto dall'art. 11 della legge n. 370/1999. I ricorrenti per cassazione censurarono tale quantificazione deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della direttiva 75/363/CEE: sostenevano che il risarcimento dovesse reintegrare integralmente la perdita della remunerazione dovuta, e quindi essere parametrato al compenso previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991; contestavano inoltre l'uso dell'art. 1226 c.c. per liquidare equitativamente una somma inferiore e denunciavano una disparità di trattamento rispetto agli specializzandi iscritti dopo l'attuazione legislativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la censura era inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Corte e i ricorrenti non si erano confrontati analiticamente con esso. Ha aggiunto che, comunque, il motivo sarebbe stato infondato: sul piano interno i ricorrenti assumevano senza dimostrazione che una tempestiva attuazione della direttiva avrebbe comportato nel 1982 un compenso identico a quello fissato nel 1991; sul piano eurounitario la determinazione della remunerazione spettava alla discrezionalità degli Stati membri, sicché non era configurabile una violazione del diritto dell'Unione sul quantum; infine non vi era disparità di trattamento, poiché gli specializzandi iscritti dopo il 1991 avevano assunto oneri e impegni ulteriori, in particolare il tempo pieno. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non si confronta analiticamente con esso.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ritenuta dalla Corte d'appello compatibile con la decisione e non censurabile nei termini prospettati.

  • art. 11 della legge 370/99

    usato dalla Corte d'appello come parametro per determinare equitativamente il danno.

  • art. 6 d.lgs. 257/91

    indicato dai ricorrenti come parametro corretto della remunerazione che sarebbe spettata agli specializzandi.

  • artt. 2 e 3 della direttiva 75/363/CEE

    invocati per sostenere l'obbligo di prevedere una adeguata remunerazione agli specializzandi; la Corte osserva che il diritto comunitario non disciplina il quantum della remunerazione.

  • direttiva 82/76/CEE

    menzionata come atto modificativo che imponeva agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata.

  • L. 8 agosto 1991, n. 257

    indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione di legittimità si pone in linea con un orientamento consolidato della Cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non si confronta in modo specifico e analitico con le ragioni di quel consolidato indirizzo.
  • Nelle controversie sul risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive europee, occorre distinguere tra l'obbligo di assicurare una tutela risarcitoria e la determinazione del quantum: se l'ordinamento dell'Unione lascia agli Stati membri la scelta della misura della remunerazione, non può essere dedotta una violazione eurounitaria per il solo fatto che il giudice interno liquidi il danno in base a criteri equitativi o a parametri legislativi diversi.
  • La pretesa di ancorare il risarcimento alla misura successivamente introdotta dal legislatore richiede la dimostrazione che, se la direttiva fosse stata tempestivamente attuata, il compenso sarebbe stato effettivamente quello stesso importo; tale passaggio non può essere dato per presupposto in assenza di prova o di base normativa univoca.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra categorie di soggetti che hanno frequentato corsi in periodi diversi quando la disciplina successiva ha correlato la maggiore remunerazione a ulteriori oneri e impegni assunti dai destinatari della nuova disciplina.
  • La liquidazione equitativa del danno resta ammissibile quando il pregiudizio è accertato ma il suo esatto ammontare non sia determinabile secondo criteri rigidi, purché il parametro utilizzato non sia manifestamente incongruo rispetto al danno da reintegrazione dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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