Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita, stipulata con atto notarile, di più particelle di terreno che l'acquirente riteneva, in larga parte, non appartenenti alla venditrice, in parte pignorate e in parte prive della destinazione urbanistica dichiarata. L'acquirente domandava il risarcimento dei danni contro il notaio rogante e la venditrice, sostenendo che il notaio non avesse svolto le dovute visure catastali e ipotecarie e che, se correttamente informata sulla reale situazione dei beni, la società non avrebbe concluso l'affare o comunque avrebbe evitato ulteriori esborsi. In appello la Corte territoriale riconosceva solo alcuni danni, quantificati nelle spese del rogito, di accertamento e di rettifica, escludendo invece il rimborso del prezzo pagato, il lucro cessante e altre voci. Con il ricorso principale la società acquirente denunciava violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., lamentando una errata quantificazione del danno e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dovessero essere risarciti anche il danno emergente documentato e il lucro cessante per il programma edilizio non realizzato. Contestava inoltre l'applicazione dell'art. 346 c.p.c. sulla rinuncia implicita alla manleva, sostenendo che le parti assicuratrici chiamate in causa dovessero comunque rispondere. La società assicuratrice del notaio proponeva ricorso incidentale sulle spese e, in via condizionata, sulla qualificazione dell'atto di rettifica come negozio di accertamento; l'altra parte proponeva ricorso incidentale tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione che escludeva la restituzione del prezzo pagato, perché il relativo pregiudizio si era già verificato prima e indipendentemente dall'attività del notaio, mancando il nesso causale richiesto dagli artt. 1218 e 1223 c.c.; ha inoltre reputato nuove o non adeguatamente coltivate le censure sull'omesso esame e sul lucro cessante. Quanto alla manleva, ha confermato che, non avendo il garantito riproposto in appello la domanda rimasta assorbita in primo grado, essa doveva considerarsi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e non più esaminabile. Il ricorso incidentale della società assicuratrice è stato respinto perché infondato; quello incidentale condizionato è stato assorbito; il ricorso incidentale dell'altra parte è stato dichiarato inammissibile per tardività. Le spese sono state compensate tra le parti reciprocamente soccombenti, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore di una delle controparti costituite.
Norme richiamate
La responsabilità contrattuale del notaio può essere affermata solo se l'inadempimento abbia causato un danno effettivo; il danno va rapportato alla situazione in cui il cliente si sarebbe trovato con esatto adempimento.
Sono risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; non si può chiedere la restituzione di somme il cui pregiudizio si sia già prodotto per causa autonoma e anteriore all'attività del professionista.
Le domande non accolte e non riproposte espressamente in appello si intendono rinunciate; la regola vale anche per l'appellato contumace e per le domande di garanzia rimaste assorbite.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame richiede l'indicazione specifica del fatto decisivo asseritamente trascurato e il rispetto degli oneri di allegazione.
Si richiama il meccanismo del pagamento diretto al danneggiato come eccezione al principio per cui l'assicuratore della responsabilità civile risponde verso l'assicurato e non verso il terzo.
L'impugnazione incidentale tardiva non può essere usata per recuperare un interesse all'impugnazione già esistente al momento della pubblicazione della sentenza.
Il termine lungo per l'impugnazione incidentale è riservato ai casi previsti dalla norma; non consente di proporre tardivamente un ricorso incidentale quando l'interesse era già sorto in precedenza.
Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato che abbia contrastato la domanda attorea e sia rimasto coinvolto nel giudizio per la difesa del proprio interesse.
Il giudice non può pronunciare su domande di manleva non riproposte in appello, poiché ciò violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La parte lamentava che il giudice avesse rilevato d'ufficio una questione; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla diversa qualificazione del negozio di rettifica e dall'assenza di decisività sul danno.
L'usucapione abbreviata è esclusa in mancanza di prova del possesso materiale del bene per il tempo richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale del notaio, il risarcimento presuppone non solo l'inadempimento, ma anche la prova rigorosa del nesso causale tra la condotta omissiva e il pregiudizio concretamente subito dal cliente.
- Se il danno patrimoniale dedotto si è già definitivamente prodotto prima o indipendentemente dall'atto negligente del professionista, non è configurabile il relativo ristoro a suo carico.
- Il danno risarcibile va commisurato alla situazione economica che il cliente avrebbe avuto con l'esatto adempimento, non automaticamente al prezzo pagato o alla mancata utilità economica attesa dall'operazione.
- Le censure in cassazione che implicano nuovi accertamenti di fatto sono inammissibili se non risulta specificamente dedotta e localizzata la questione nei precedenti gradi di merito.
- Le domande di garanzia o manleva, se rigettate o assorbite in primo grado, devono essere espressamente riproposte in appello per non intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- L'appellato contumace è soggetto al medesimo onere di riproposizione delle domande non accolte; la sua inerzia non gli attribuisce una posizione processuale più favorevole.
- Nei rapporti di assicurazione della responsabilità civile, in difetto di assicurazione obbligatoria o di pagamento diretto, il terzo danneggiato non è legittimato ad agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile.
- L'impugnazione incidentale tardiva non può essere utilizzata per recuperare un interesse ad impugnare già esistente al momento della pubblicazione della sentenza di merito.
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