Cassazione Civile, Ordinanza n. 26973/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise relative agli anni 2008-2010, oltre interessi e sanzioni, emesso a seguito di indagini della Guardia di Finanza sui conti correnti bancari dell’amministratore di fatto della società. Dagli accertamenti emergevano acquisti di GPL senza fattura, ritenuti indice di evasione delle accise. In primo e secondo grado il ricorso della società era stato respinto. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi senza adeguata motivazione; 2) violazione delle norme sulle accise e sulla prescrizione, assumendo che il differimento del dies a quo alla data della scoperta fosse possibile solo in presenza di comportamenti omissivi deliberatamente diretti a occultare il tributo, prova che l’Amministrazione non avrebbe fornito; 3) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e nullità dell’accertamento, per asserita mancanza di adeguata replica dell’Ufficio alle osservazioni della contribuente e per mancanza di riferimento al contraddittorio nell’avviso di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la CTR, pur menzionando la genericità dell’appello, aveva in realtà deciso nel merito, sicché il richiamo all’inammissibilità costituiva un obiter dictum e non la ratio decidendi. Ha inoltre affermato che, in tema di accise, il termine di prescrizione decorre dalla scoperta dell’illecito quando vi siano comportamenti omissivi ulteriori rispetto alla mera omissione del pagamento, idonei a celare la debenza del tributo e non immediatamente percepibili dall’Amministrazione; nella specie la CTR aveva correttamente ritenuto che gli acquisti senza fattura di GPL fossero stati scoperti solo nel 2013, rendendo tempestivo l’avviso notificato nel 2014 anche per l’anno 2008. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata, che aveva giudicato la censura generica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
"in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera al momento della scoperta del fatto illecito"
La previsione opera solo per condotte omissive ulteriori rispetto al mero mancato pagamento, tali da occultare la debenza del tributo e impedire la scoperta dell’illecito da parte dell’Amministrazione.
art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
"il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo"
La regola generale quinquennale resta ferma e non può essere svuotata da un’interpretazione estensiva della clausola sui comportamenti omissivi.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
Richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione; la Corte valorizza la scoperta dell’illecito nei casi previsti dalla disciplina speciale.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva deciso nel merito.
Richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 per la censura di motivazione apparente.
La dedotta omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive in ricorso gli atti rilevanti e non indica specificamente le domande asseritamente non esaminate.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente sulla nullità dell’accertamento per difetto di contraddittorio/motivazione.
Richiamato dalla ricorrente sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un effettivo contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo.
art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
La Corte esclude che nel caso operi una causa di sospensione legale della prescrizione; la questione viene ricondotta alla disciplina speciale delle accise.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso/motivazione insufficiente è inammissibile perché il vizio oggi denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di deduzioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
È indicato come parametro del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco, rilevante nella lettura restrittiva dei comportamenti omissivi.
Richiamato come indice della volontà legislativa di rafforzare la certezza dei rapporti tramite l’abrogazione della previsione generale analoga.
Massime di principio
- In materia di accise, il differimento della decorrenza della prescrizione alla data di scoperta dell’illecito opera solo quando esistano comportamenti omissivi ulteriori rispetto alla mera omissione del pagamento, tali da occultare la debenza del tributo e rendere non immediata la percezione dell’illecito da parte dell’Amministrazione.
- Non ogni mancato versamento integra di per sé un comportamento omissivo rilevante ai fini del dies a quo della prescrizione; occorre una condotta imputabile al contribuente, distinta dalla violazione sostanziale, che abbia reso difficoltosa la scoperta dell’evasione.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva la conoscenza dell’omissione da parte dell’Amministrazione e non la prova piena della stessa, quando gli elementi indiziari siano idonei a far emergere l’illecito secondo la disciplina speciale.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omessa pronuncia richiede il rigoroso rispetto del principio di autosufficienza: devono essere trascritti o specificamente indicati gli atti processuali rilevanti e le domande asseritamente non esaminate.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella contestazione della mancata valutazione di deduzioni difensive, ma deve individuare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
- Se il giudice d’appello, dopo aver evocato una possibile inammissibilità del gravame, esamina comunque i motivi nel merito e li rigetta, la motivazione sulla genericità dell’appello può valere solo come argomento aggiuntivo e non come ratio decidendi.
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