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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa per l'anno di imposta 2011 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA, con recupero di euro 27.384,00 ritenuti indebitamente utilizzati in compensazione in assenza di effettivo credito d'imposta. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la CTR della Campania aveva riformato la decisione, ritenendo non provato l'asserito errore materiale nella compilazione della dichiarazione e valorizzando il fatto che il ruolo era stato emesso sulla base dei dati dichiarati dalla società, rispetto ai quali gravava su di essa l'onere probatorio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato: l'erronea esposizione dell'importo nel rigo VL28 invece che nel rigo VE25; la documentazione prodotta in appello (registro IVA vendite, note di variazione, PVC, atto di definizione) da cui emergerebbe l'effettività del credito; la circostanza che il saldo finale della dichiarazione simulata coincideva con quello trasmesso; e la mancata utilizzazione in compensazione del credito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 53 Cost., assumendo che il recupero operato con la cartella non rispecchiasse la capacità contributiva, ma un mero errore materiale emendabile, sicché l'imposta non sarebbe stata dovuta. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, documentando l'adesione alla definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022 con domanda tempestiva e pagamento della somma dovuta.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, della documentazione attestante la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto, nonché dell'assenza di diniego dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la misura non operi nei casi di estinzione per definizione agevolata, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    richiamato nel frontespizio quale norma collegata al recupero mediante iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi e controversi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost.

  • art. 53 Cost.

    "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'imposta recuperata non fosse dovuta, essendo frutto di un errore materiale nella dichiarazione

  • art. 5 L. 130/2022

    applicato per dichiarare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione e la conseguente estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, se tempestivamente richiesta e perfezionata con il pagamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata rilevano la presentazione della domanda nei termini, il pagamento degli importi dovuti e l'assenza di diniego dell'Ufficio quando previsto dalla disciplina applicabile.
  • L'adesione alla definizione agevolata preclude la prosecuzione del giudizio di legittimità e comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • Nel contenzioso da controllo automatizzato su dichiarazione fiscale, la contestazione dell'errore materiale e dell'effettività del credito rimane assorbita se il giudizio si estingue per intervenuta definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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