Cassazione Civile, Ordinanza n. 26864/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio di Siracusa aveva determinato un maggior reddito per l'anno 2010 ai fini IVA, IRPEF e addizionali. La CTP aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, dell'art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 331/1993, sostenendo che la sentenza di merito aveva erroneamente qualificato l'accertamento come fondato sugli studi di settore, mentre si trattava di accertamento induttivo; da tale errore sarebbe derivata anche una falsa ricostruzione del sistema presuntivo e dell'onere della prova contraria. La contribuente ha resistito anche eccependo l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del Protocollo redazionale del 1 marzo 2023 e ha depositato memoria.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità basata sulla violazione del Protocollo redazionale, affermando che tale protocollo è strumento di soft law e non può di per sé fondare sanzioni processuali non previste dal codice; ha quindi esaminato il ricorso e lo ha ritenuto fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva trattato la controversia come se l'accertamento fosse basato sugli studi di settore, richiamando erroneamente la disciplina e i criteri di superamento della presunzione propri di quel diverso strumento. Per tale ragione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
La Corte richiama i requisiti del ricorso per cassazione e osserva che la violazione del Protocollo redazionale non comporta inammissibilità se il ricorso soddisfa i requisiti di specificità e chiarezza previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla qualificazione dell'accertamento e alla disciplina applicabile.
art. 54 d.P.R. 633/1972
È richiamato come norma violata nella censura dell'Agenzia, in relazione all'accertamento IVA.
art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. 600/1973
È la disposizione ritenuta applicabile all'accertamento in concreto; la sentenza di merito l'aveva erroneamente confusa con la disciplina degli studi di settore.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 331/1993
Sono richiamati dall'Agenzia perché la sentenza di merito avrebbe indebitamente applicato la logica degli studi di settore/parametri invece della disciplina dell'accertamento induttivo.
Massime di principio
- Il Protocollo redazionale della Corte di cassazione, pur espressione di una prassi condivisa, non ha efficacia normativa autonoma e non può fondare da solo sanzioni di nullità, improcedibilità o inammissibilità se non previste dal codice di rito.
- Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso va esclusa quando l'atto consente comunque di comprendere le doglianze, i profili di illegittimità denunciati e i fatti cui si riferiscono.
- La corretta qualificazione della tipologia di accertamento fiscale è decisiva, perché determina la disciplina sostanziale e probatoria applicabile, nonché il regime delle presunzioni e dell'onere della prova contraria.
- Quando il giudice di merito confonde un accertamento induttivo con un accertamento fondato su studi di settore, la decisione è viziata per falsa applicazione della disciplina tributaria e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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