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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26865/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società e il suo socio hanno impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2014 e il diniego di rimborso di un credito IVA, deducendo anche l’esistenza di un giudicato esterno che, a loro dire, avrebbe già riconosciuto il diritto al rimborso di euro 87.500. In primo grado la controversia era stata accolta solo in parte, con rideterminazione delle sanzioni. L’Ufficio aveva appellato e la decisione di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza aveva già statuito sul diritto al rimborso del credito IVA; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/per relationem e omessa pronuncia sull’appello incidentale; 3) violazione del divieto di domande nuove in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’Agenzia avesse ampliato inammissibilmente le proprie richieste; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto provato l’utilizzo dell’intero credito IVA, mentre dagli atti risultava ammesso solo un utilizzo per euro 58.583,25.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria dell’Agenzia delle Entrate depositata tardivamente, ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame sul punto relativo alla prova e quantificazione dell’utilizzo del credito IVA. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato perché la precedente sentenza riguardava solo la legittimità della sospensione del rimborso e non aveva deciso il merito del diritto al credito; ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla motivazione perché non vi era motivazione apparente né omessa pronuncia; ha escluso la novità delle domande dell’Ufficio in appello; ha invece ritenuto che la sentenza d’appello fosse viziata perché aveva affermato l’utilizzo del credito senza precisarne la misura, nonostante dagli atti risultasse un utilizzo quantificato solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere invocato solo per la questione effettivamente decisa in modo definitivo; non si estende a un diverso rapporto o a un diverso antecedente logico non oggetto di decisione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato unitamente all’art. 2909 c.c. nel motivo sul giudicato, senza una autonoma statuizione interpretativa specifica nel testo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato il parametro per censurare la violazione di legge in relazione al giudicato e al divieto di domande nuove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È stato il parametro per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È stato il parametro per censurare l’omesso/incompleto esame di un fatto decisivo, ossia la misura dell’utilizzo del credito IVA.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia e il preteso vizio della decisione rispetto alle domande e ai motivi di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto censurabile l’accertamento del giudice di merito che aveva considerato provato l’utilizzo dell’intero credito senza specificarne la misura, nonostante il dato processuale indicasse un utilizzo certo solo parziale.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario; nel caso concreto la Corte ha escluso che l’Ufficio avesse introdotto domande nuove.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per denunciare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio di nullità sotto questo profilo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte non ne ha ravvisato violazione idonea a determinare nullità.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma la Corte ha ritenuto che il minimo costituzionale fosse rispettato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, ma senza autonoma rilevanza decisiva nella motivazione della Corte.

  • d.lgs. n. 472/1997

    Citato in relazione alla rielaborazione delle sanzioni disposta in primo grado alla stregua della disciplina sanzionatoria come novellata dal d.lgs. n. 158/2015.

  • d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato come novella applicabile alla rideterminazione delle sanzioni.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 6

    Citato come base delle sanzioni IVA contestate nell’avviso di accertamento.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 5

    Citato come base di una delle sanzioni IVA irrogate.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come fonte dell’avviso bonario di irregolarità che aveva giustificato la sospensione del rimborso nel precedente giudizio.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno produce effetti preclusivi solo rispetto alla questione effettivamente decisa; non impedisce la nuova decisione su un diverso provvedimento o su un diverso segmento del rapporto tributario, anche se collegato sul piano fattuale.
  • Nel processo tributario, la motivazione per relationem non determina di per sé nullità della sentenza se il provvedimento contiene un nucleo argomentativo sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale e a rendere comprensibile la decisione.
  • Il vizio di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili deve emergere dal testo della sentenza, senza necessità di un confronto esterno con gli atti di causa.
  • Non vi è domanda nuova in appello quando la parte si limita a insistere sulla stessa pretesa o sulla medesima causa petendi già introdotta in primo grado, senza mutare i fatti costitutivi del diritto azionato.
  • Ai fini della decisione sul merito, l’accertamento del giudice deve essere completo e specifico sul fatto decisivo controverso; una affermazione generica sull’esistenza del fatto non è sufficiente se la sua quantificazione è decisiva per la soluzione della lite.
  • In sede di legittimità è censurabile l’omesso o incompleto esame di un fatto decisivo quando la sentenza fonda la decisione su un dato probatorio non corrispondente o non sufficientemente specificato rispetto al contenuto degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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