Cassazione Civile, Ordinanza n. 26863/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2011: uno nei confronti della società di capitali poi fallita, con recupero induttivo di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e IVA, e uno nei confronti della socia unica ed ex liquidatrice, quale reddito di partecipazione conseguente alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La CTR della Toscana aveva rigettato gli appelli principali della curatela e della socia, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia e rideterminando il reddito della socia. Nel ricorso per cassazione la socia deduceva, in sintesi: violazione del diritto di difesa per essere stata esclusa dalla contestazione dell’avviso societario; impossibilità di intervento adesivo nel giudizio della curatela; omessa rilevazione del litisconsorzio necessario; omessa pronuncia sulla sospensione del giudizio; violazione delle regole sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e sulla quantificazione del reddito presuntivamente attribuito, sostenendo che non potesse bastare la sola presunzione. Il fallimento della società, con ricorso incidentale, contestava invece la legittimità e la congruità della percentuale di ricarico usata dall’Ufficio per ricostruire induttivamente i ricavi, nonché la mancata verifica della capacità contributiva nella quantificazione del reddito accertato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Quanto al ricorso della socia, ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata dei carichi (rottamazione) e, rilevato il perfezionamento della definizione sulla base della documentazione prodotta e della disciplina interpretativa richiamata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente alla sua posizione, con spese a carico di chi le ha anticipate. Quanto al ricorso incidentale del fallimento, lo ha rigettato perché le censure miravano, sotto l’apparente violazione di legge, a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione e perché, in tema di accertamento induttivo, le percentuali di ricarico accertate in un anno fiscale sono legittimi indizi utilizzabili anche per altri periodi, salvo prova contraria del contribuente; inoltre, una volta accertata l’inesistenza o inattendibilità della contabilità, grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza di ricavi o comunque i fatti idonei a ridurre il reddito accertato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente incidentale soccombente. È stato anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Il processo è quindi estinto per la posizione della socia e il ricorso della società/fallimento è stato respinto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi sulla base di dati e presunzioni quando la contabilità è gravemente inattendibile o irregolare.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base normativa delle presunzioni in materia di distribuzione di utili e ricostruzione dei redditi.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l’accertamento induttivo ai fini IVA.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; le percentuali di ricarico possono fungere da elementi indiziari per la ricostruzione del reddito.
art. 2697 c.c.
Una volta effettuato l’accertamento induttivo, grava sul contribuente l’onere di provare l’inesistenza dei ricavi o i fatti riduttivi del maggior reddito accertato.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nel giudizio tributario.
art. 105 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di intervento adesivo nel giudizio della curatela.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione.
art. 295 c.p.c.
Invocato per la sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pregiudicante.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di sospensione del processo tributario.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa della socia.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
art. 113 Cost.
Invocato in relazione alla tutela giurisdizionale contro gli atti dell’amministrazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela effettiva.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che non si applica alla declaratoria di estinzione, ma solo alle declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 235, L. n. 197 del 2022
Richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi fiscali.
art. 1, comma 241, L. n. 197 del 2022
Richiamato per la documentazione attestante il perfezionamento della definizione agevolata.
art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. in L. n. 15 del 2025
Richiamato in relazione alla seconda definizione agevolata menzionata dalla parte.
art. 12-bis, L. n. 108 del 30 luglio 2025
Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che, ai fini dell’estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata.
Massime di principio
- Nell’accertamento induttivo fondato su contabilità gravemente inattendibile o irregolare, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici e dati desunti da annualità vicine, purché la ricostruzione sia razionale e prudente.
- Le percentuali di ricarico accertate in un determinato anno possono costituire validi indizi per ricostruire i ricavi di anni precedenti o successivi; spetta al contribuente dimostrare i mutamenti del mercato o dell’attività che giustifichino percentuali diverse.
- Una volta che il reddito d’impresa sia stato ricostruito induttivamente, l’onere di provare l’assenza di ricavi o la sussistenza di circostanze riduttive grava sul contribuente, secondo il principio di vicinanza della prova.
- La mera allegazione di una crisi aziendale non è sufficiente, di per sé, a paralizzare l’accertamento induttivo: può al più giustificare una riduzione del reddito se supportata da dati ed elementi concreti.
- La definizione agevolata dei carichi, quando perfezionata secondo la disciplina applicabile, determina l’estinzione del giudizio relativo al debito definito e rende irrilevante la prosecuzione del merito su quella posizione.
- Le censure che, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se non colgono specifici errori di diritto o difetti di motivazione dedotti nei limiti consentiti.
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