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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31705/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento e il relativo ruolo emessi per il pagamento della TARSU. La società contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) nullità/irritualità della notifica via PEC per uso di un indirizzo mittente non iscritto nei pubblici registri; (2) e (3) contestazione della legittimazione processuale dell’Agenzia delle entrate-riscossione, sia per l’uso di un avvocato del libero foro sia per il potere del funzionario che aveva conferito la procura; (4), (5) e (7) doglianze contro l’iscrizione a ruolo per l’intero importo della TARSU prima della definitività degli avvisi di accertamento, con invocazione del regime di riscossione frazionata e di questioni di costituzionalità; (6) censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla motivazione della decisione di merito; (8) contestazione della motivazione della cartella, anche quanto all’aggio e agli accessori. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica PEC, la legittimità del patrocinio dell’Agente della riscossione da parte di avvocati del libero foro e la legittimazione del funzionario apicale alla procura, la correttezza dell’iscrizione a ruolo integrale della TARSU anche in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, l’inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e la sufficienza della motivazione della cartella tramite richiamo agli avvisi già notificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, i motivi secondo e terzo infondati, i motivi quarto e quinto inammissibili, il sesto inammissibile per doppia conforme, il settimo infondato e l’ottavo infondato. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva respinto l’impugnazione della cartella e del ruolo TARSU. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto; nessuna statuizione sulle spese del Comune rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile e, in caso di irregolarità della notifica della cartella, può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma intermedia che rinvia alle disposizioni sulle notificazioni nel processo civile.

  • art. 156 c.p.c.

    il vizio di notifica è sanato quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 3-bis, comma 1, l. n. 53 del 1994

    la regola più stringente sull’indirizzo del mittente vale per le notifiche eseguite dagli avvocati, non come requisito assoluto invalidante in ogni caso.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005

    può essere utilizzato nei confronti della P.A. per individuare il recapito telematico.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per delimitare i casi di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e l’eventuale ricorso ad avvocati del libero foro.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati come parametri per il conferimento del patrocinio a professionisti esterni da parte dell’Agenzia della riscossione.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    consente l’adozione di criteri generali per la scelta del patrocinio esterno.

  • art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993

    per la TARSU non prevede, in caso di avviso di accertamento non definitivo, il limite della riscossione frazionata invocato dalla contribuente.

  • art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973

    la disciplina della riscossione frazionata prevista per altre imposte non è applicabile alla TARSU nel caso esaminato.

  • art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    si applica solo alle somme determinate a seguito di sentenza tributaria di merito, non alla mera pendenza del ricorso contro l’avviso di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate e confrontate le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita il ricorso per cassazione per vizio motivazionale.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione della cartella può essere soddisfatto mediante richiamo all’atto presupposto, quando il quantum è già determinato.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    la motivazione dell’atto può essere resa per relationem mediante richiamo agli atti precedenti.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale strumento di tutela del contribuente mediante sospensione dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento via PEC non è invalidata, di per sé, dall’uso di un indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri, se il destinatario ha comunque ricevuto l’atto e ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla legittimazione del difensore dell’Agenzia della riscossione è infondata quando la costituzione rientra nelle modalità consentite dall’ordinamento e la scelta del patrocinio esterno o erariale è coerente con i presupposti di legge o di convenzione, senza necessità di una specifica prova ulteriore nel processo.
  • Per la TARSU, in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’intera pretesa tributaria, non trovando applicazione la disciplina della riscossione frazionata prevista per altre fattispecie tributarie.
  • Il ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, se la decisione è conforme a giurisprudenza consolidata, deve anche offrire argomenti specifici per sollecitarne il mutamento; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, quando segue un avviso di accertamento già determinativo del quantum, mediante il semplice richiamo dell’atto presupposto e la quantificazione degli accessori maturati successivamente, senza necessità di ripetere integralmente la base di calcolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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